Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40-day silence on proposal for judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal for judgment. The appellant subsequently formally withdrew the appeal, which the respondent accepted. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant remains silent for 40 days after the proposal for judgment, and the court must declare the proceedings extinguished upon such withdrawal.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12442/2023 R.G. proposto da: MILILLI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI N. 6, presso lo studio dell’avvocato D'AGOSTINI PAOLO (DGSPLA55H17H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICCOLINI GIUSEPPE (NCCGPP50R04H501X) -ricorrente- contro DAF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CATTEL ALESSANDRA (CTTLSN67C57H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUBINO ROSSELLA (RBNRSL60C63H501S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2920/2023 depositata il 24/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 12442/2023 Numero sezionale 404/2025 Numero di raccolta generale 14487/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Vista la rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e la relativa accettazione del controricorrente; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. e comunque, dato l’atto del controricorrente ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., può provvedersi sulle spese processuali, prendendo atto dei presupposti per la integrale compensazione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 29/05/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 12442/2023 Numero sezionale 404/2025 Numero di raccolta generale 14487/2025 Data pubblicazione 30/05/2025