Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Ouchi Fatima Zahara, did not intervene to seek a ruling on the merits before the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12384/2024 R.G. proposto da: OUCHI FATIMA ZAHARA, elettivamente domiciliato in OSTIA VIA DELLE AZZORRE N. 300, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI DELIO (CRDDLE50H11F022G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SOLUTION GROUP S.P.A., elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA G.B. MORGAGNI, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PIERPAOLO (MZZPPL71R18A944T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BOLOGNA nel RG.5977/2023 depositato il 02/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 12384/2024 Numero sezionale 403/2025 Numero di raccolta generale 14486/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.300 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/05/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 12384/2024 Numero sezionale 403/2025 Numero di raccolta generale 14486/2025 Data pubblicazione 30/05/2025