Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, M-FOOD SRL, filed a challenge against a second-instance judgment regarding a liquidation proceeding but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19964/2024 R.G. proposto da : M-FOOD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTIGLIONE DEL LAGO N. 3 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MATTEI DECIO NICOLA (MTTDNC72P25B963S) rappresentato e difeso dall'avvocato LUCARELLI NICOLA (LCRNCL70M28L113O) -ricorrente- contro PALMIERI DANIELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 108 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DE FRANCESCO GIOVANNI (DFRGNN62T12L166Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI M-FOOD SRL IN PERSONA DEL CURATORE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D¿APPELLO DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5469/2024 depositata il 22/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in5,000 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli access