Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Casamento Stefano, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Condominio Via Catalani, sought dismissal of the proceedings. The court ruled that the silence constituted a waiver of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14460/2024 R.G. proposto da: CASAMENTO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA (RMNMNL70H42H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato SEMINO ADOLFO (SMNDLF44M08D969B) -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA CATALANI 6-6A GENOVA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA MERANO, presso lo studio dell’avvocato BANCHERI ROBERTO (BNCRRT51T27D969E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOCCHI CRISTIANA (BCCCST73R69D969Q) -controricorrente- Numero registro generale 14460/2024 Numero sezionale 399/2025 Numero di raccolta generale 14478/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 avverso DECRETO di TRIBUNALE GENOVA nel RG n. 1/2022 depositato il 21/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.100 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/05/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 14460/2024 Numero sezionale 399/2025 Numero di raccolta generale 14478/2025 Data pubblicazione 30/05/2025