Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The procedural outcome relied on the plaintiff's explicit renunciation, which the court validated under the relevant Civil Procedure Code articles. Consequently, no further judicial determination was necessary as the withdrawal satisfied all statutory requirements for case termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6400/2022 R.G. proposto da: TICCA LUCIANO, SARDA COSTRUZIONI RIUNITE SRL SCIR SRL, elettivamente domiciliati in Cagliari viale Trento, presso lo studio dell’avvocato SCANO DIONIGI (SCNDNG61P09B354V) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PULA LAVORI SOC. CONS. A R.L. IN LIQ.NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL PLEBISCITO 112, presso lo studio dell’avvocato ARANGIO FRANCESCO (RNGFNC73C14H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PULA LAVORI SCARL IN LIQUIDAZIONE -intimato- Numero registro generale 6400/2022 Numero sezionale 389/2025 Numero di raccolta generale 14467/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5717/2021 depositata il 23/08/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e la mancata difesa della parte intimata P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 29/05/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 6400/2022 Numero sezionale 389/2025 Numero di raccolta generale 14467/2025 Data pubblicazione 30/05/2025