Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic factual contestation and lack of autonomy regarding litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the creditor's challenge to the appellate court's factual findings on loan disbursement. The appellant argued that a bank statement proving the loan transfer was missing, but the court found the objection generic and lacking specific procedural references. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for a valid review of the lower court's fact-finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal contesting a court's factual assessment is inadmissible if the criticism is merely assertive, lacks specific identification of the contested document, and fails to demonstrate a decisive omission of fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15276/2020 R.G. proposto da ASSET MANAGEMENT COMPANY AMCO SPA GIÀ SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell’avvocato CASALE MARSILIO (CSLMSL31S09C034O) rappresentata e difes a dall'avvocato CATERINO LUIGI (CTRLGU69P11F839Y) -ricorrente- contro FALLIMENTO COGERI COSTRUZIONI SRL -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 998/2019depositata il 22/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.
FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 998/2019, depositata il 22.02.2019, ha confermato la sentenza n. 2417/2023 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo (nella disciplina anteriore al 2006) proposta dalla S.G.A. s.p.a., quale cessionaria dei crediti del Banco di Napoli s.p.a., e dalla sua procuratrice Intesa San Paolo Group Service s.p.a., avverso il decreto con cui il G.D. aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo del fallimento CO.GE.RI Costruzioni s.p.a. del credito complessivo di £ 6.425.194,900, di cui £ 4.607.831.587 in virtù del contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria, oltre accessori di legge, e £ 465.467.282, oltre accessori, importo ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 248/1994 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Per quanto ancora rileva, il giudice d’appello non ha ammesso il credito derivante dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 18.9.1990, rep. 40202, raccolta n. 10021, sul rilievo che nel predetto contratto era scritto che l’erogazione era rinviata successivamente alla stipula “entro due giorni lavorativi bancari in apposito conto valuta, intestato alla debitrice presso la banca…” e nell’ulteriore documentazione difettava qualsiasi prova dell’effettiva erogazione del finanziamento, sebbene questa dovesse avvenire con l’apertura di un conto presso l’istituto di credito creditore.
In particolare, “Nonostante le richieste del Collegio, che rilevava l’indicazione di due saldaconti nell’indice della produzione – materialmente non inclusi – non è stato prodotto neanche il saldo del conto su cui è avvenuta l’erogazione, né lo stesso è stato indicato”. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Asset Management Company – AMCO s.p.a. (già società per la gestione di attività –S.G.A. s.p.a.), affidandolo a due motivi. L’intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 1813 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
La ricorrente contesta l’affermazione del giudice d’appello secondo cui “non è stato prodotto neanche il saldo del conto su cui è avvenuta l’erogazione, né lo stesso stato indicato”, sul rilievo che, a suo dire, è stato, invece, allegato il saldaconto, con certificazione notarile, relativo al conto corrente sul quale è stato erogato l’importo del finanziamento di cui è causa.
2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente ha inammissibilmente contestato una valutazione di fatto svolta dal giudice d’appello, che ha accertato che, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, “difettava qualsiasi prova dell’effettiva erogazione del finanziamento”. Inoltre, la censura della ricorrente è, altresì, palesemente generica, in quanto avente natura meramente assertiva, affermandosi che sarebbe stato allegato il saldaconto relativo al conto corrente su cui sarebbe stato erogato il finanziamento senza, tuttavia, indicare elementi identificativi di tale documento e senza precisare con quale atto processuale fosse stato eventualmente prodotto nei precedenti gradi di giudizio.
3. Con il secondo motivo è stata censurata la statuizione della sentenza impugnata relativa alle spese di lite - le quali sono state compensate in entrambi i gradi del giudizio – con la deduzione che tali spese avrebbero dovute essere poste a carico del fallimento.
4. Il motivo è privo di autonomia, contestando la statuizione sulle spese di lite come mera conseguenza dell’esito del ricorso, ed è, pertanto, assorbito dalla statuizione principale. Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princi