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Ordinanza — n. 14416/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to inadmissible procedural complaints regarding foreign power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14416/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the bankruptcy declaration claim. The appellant argued that the power of attorney was invalid because it was issued abroad and transmitted via uncertified email, violating specific civil procedure rules. The court ruled that the appellant failed to provide specific, self-sufficient allegations to challenge the factual finding that the document was issued overseas, rendering the entire argument inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 18 l. fall.; Art. 83, 3 comma cod. proc. civ.: A complaint challenging a bankruptcy declaration is inadmissible if the appellant fails to provide specific and self-sufficient allegations to contest the lower court's factual findings regarding the validity of a foreign power of attorney.

Parole chiave

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bankruptcy declaration appeal power of attorney validity foreign document transmission inadmissible procedural complaint specific allegations requirement digital signature rules Cassation inadmissibility documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 18 l. fall.
Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 18 l.
Art. 83, 3 comma cod. proc. civ.
civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 83, comma 3, c.p.c., e dell’art.
Art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183
Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 18 l.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7068
Cass. Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481
7068, Cass. Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481 ) , in mancanza delle necessarie allegazioni documentali sopra indicate.Allo stesso modo non risulta indicato e prodotto il testo delle note difensive dell’8 luglio 2021, a cui - nella prospettiva difensiva della parte ricorrente -sarebbe stata allegata la procura stessa.
Cass. Sez. L., 30/06/2016, n. 13482
Cass. Sez. L., 30/06/2016, n. 13482), tanto meno nella prospettiva della deduzione del vizio sopra articolato, nelmodo generico e non autosufficiente già evidenziato.
Cass., sent. n. 25434/2014
183, in quanto la procura nonè stata autenticata all'estero, nonché, infine, per insussistenza in capo all'avvocato italiano, cui appare rilasciata, del potere di autenticazione della sottoscrizione -riprodotta in Italia - che non si estende fuori del territorio nazionale” (così, Cass., sent. n. 25434/2014).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31783-2021 r.g. proposto da: ARCARO GIACOMO, (c.f. RCRGCM85M07H294A), in proprio e nella suaqualità di ex legale rappresentante pro tempore della società "Black Marketing Guru S.r.l.s.", rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Iorio del foro di Roma con studio in Roma, Via Farnese 19 , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, nonché dall’avv. Sergio Oliveri , come co - difensore in via anche disgiunta,con studio, in Roma Via Farnese 19 - ricorrente - contro FALLIMENTO BLACK MARKETING GURU s.r.l., LANCIONE ANDREA (C.F.:

LNC NDR 85B26 D643Z), MINGAZZINI LUCA (C.F.: MNG LCU95M29D458D), PENSERINI IRENE (C.F.: PNS RNI 90T50 D969J), CISTERNI CARLOTTA (C.F.:CST CLT90P44 H294Z), ARLOTTI MANUEL (C.F.: RLT MNL 89S10 H294S), MAESTRI GIULIA (C.F.: MST GLI 94C64C573M), PAGANO FRANCESCO (C.F.: PGN FNC 89H21 D643C) e STEFANI MARCO (C.F.: STF MRC86T14 D488Y) - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna depositata in data 5.11.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 18 l. fall.,presentato da ARCARO GIACOMO nei confronti del FALLIMENTO BLACK MARKETING GURU s.r.l.e dei creditori istanti, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta società emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata in data 7.4.2021.

2. La corte del merito ha ritenutoe rilevato, in via preliminare ed assorbente, che: (i) la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore poteva essere contestata soltanto con la querela di falso; (ii) secondo quanto allegato dallo stesso reclamante tutte le procure prodotte in atti (sia la prima datata 8.4.2021 ed allegata al reclamo che la seconda datata 14.4.2021, quest’ultima prodotta dapprima priva di sottoscrizione digitale e poi in data 26.7.2021, a seguito di ordinanza sollecitatoria della Corte, recante sottoscrizione digitale del difensore) sarebbero state rilasciate da Arcaro all’estero; (iii) l’Arcaro avrebbe infatti provveduto ad inviare una firma scansionata su originale della procura trasmessagli dal difensore; (iv) tutte le procure eranodunque nulle per una pluralità di ragioni; (v) in primo luogo, il difensore non aveva il potere di autenticazione di una sottoscrizione apposta all’estero; (vi) come infatti statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la procura speciale rilasciata all’estero su foglio separato dall’atto di costituzione in giudizio, trasmesso via posta elettronica non certificata, recante sottoscrizione apposta all’esteroe della quale l’avvocato mandatario abbia in Italia dichiarato l’autenticità, è invalida sia per violazione dell’art. 83, 3 comma, c od. p roc . c iv ., il quale impone la trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui la procura si riferisce,che per il mancato rispetto dell’art. 1 della l. 7 giugno 1993 n. 183, in quanto la procura non era stata autenticata all’estero, nonché, infine, per insussistenza in capo all’avvocato italiano,cui appariva rilasciata , del potere di autenticazione della sottoscrizione ( riprodotta in Italia ), potere che non si estende fuori del territorio nazionale; (vii) neanche poteva ritenersi che il legislatore, con la norma di cui all’art. 83, comma 20 ter, d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), in tema di rilascio di procura “a distanza”, applicabile qui ratione temporis, avesse inteso attribuire al difensore il potere di autenticare la procura rilasciata all’estero; (viii) in ogni caso, sia la prima che la seconda procura, anche qualora fossero state rilasciate in Italia, sarebbero state comunque nulle in quanto non corredate dalla copia del documento di identità del conferente in corso di validità; (ix) inoltre la procura datata 14.4.2021, prodotta il 26.7.2021, era comunque invalida per violazione dell’art. 83, 3 comma, cod. proc. civ., che impone la trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto processuale cui si riferisce; (x) nel caso in esame, la procura, il cui testo non conteneva alcun specifico riferimento al procedimento per il quale era stata rilasciata, era stata invece depositata, in formato PDF, in una busta telematica separata.

2. La sentenza, pubblicata il 5.11.2021, è stata impugnata da ARCARO GIACOMOcon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Il FALLIMENTO BLACK MARKETING GURU s.r.l. e gli altri intimati, sopra indicati in epigrafe (creditori istanti il fallimento),non hanno svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 83, comma 3, c.p.c., e dell’art. 80, comma 20 ter, DL 18/2020, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare nulle le procure rilasciate in favore del difensore della reclamante. 1.1 Le censure risultano inammissibili perché articolate in difetto di autosufficienza.

Non è dato infatti comprendere a questa Corte quale fosse il preciso testo della procura. Né la procura èstata allegata al ricorso per cassazione , con la conseguenza che il giudice di legittimità -che è pur sempre giudice del fatto processuale, in tali casi - non è stato posto in grado di conoscere, con deduzione minimamente specifica ed autosufficiente, neanche il contenuto della doglianza così sottoposta al suo esame (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7068, Cass. Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481 ) , in mancanza delle necessarie allegazioni documentali sopra indicate.Allo stesso modo non risulta indicato e prodotto il testo delle note difensive dell’8 luglio 2021, a cui - nella prospettiva difensiva della parte ricorrente -sarebbe stata allegata la procura stessa. 1.2 A ciò va aggiunto, per contro, che il giudice di merito ha ritenuto, sulla base delle allegazioni dello stesso reclamante, che la procura fosse stata rilasciata all’estero.

Equesta è peraltro una tipica valutazione di merito che non può certo essere superata in questa sede(v. Cass. Sez. L., 30/06/2016, n. 13482), tanto meno nella prospettiva della deduzione del vizio sopra articolato, nelmodo generico e non autosufficiente già evidenziato. 1.3 Ne consegue che, in assenza di un’adeguata (ed ammissibile, per quanto sopra detto) censura in ordine all’accertamento fattuale circa il rilascio della procura all’estero, profilo che costituisce la ragione decisoria sulla quale regge tutto l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (come tale, volto, ad accertare l’invalidità della procura alle liti rilasciata in sede di reclamo), tutte le ulteriori censure articolate dal ricorrente divengono irrilevanti, per le finalità decisorie qui in discussione, in relazione alle statuizioni in questa sede impugnate, statuizioni che, peraltro, risultano conformi ai principi espressi, nella materia in esame, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

È stato invero espressamente affermato che “È invalida la procura speciale rilasciata all'estero su foglio separato dall'atto di costituzione in giudizio, trasmesso via posta elettronica non certificata, recante sottoscrizione apposta all'estero, della quale l'avvocato mandatario abbia in Italia dichiarato l'autenticità, per violazione dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., che impone la trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui la procura si riferisce, per mancato rispetto dell'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, in quanto la procura nonè stata autenticata all'estero, nonché, infine, per insussistenza in capo all'avvocato italiano, cui appare rilasciata, del potere di autenticazione della sottoscrizione -riprodotta in Italia - che non si estende fuori del territorio nazionale” (così, Cass., sent. n. 25434/2014).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello