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Ordinanza — n. 14397/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of finality regarding the debtor's asset liquidation procedure revocation decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14397/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged decree revoked the opening of an asset liquidation procedure following a creditor's complaint. The debtor argued for the application of fraud provisions, while the court emphasized the lack of finality and decisiveness in such revocation decrees. Consequently, the ruling held that such measures do not settle rights and cannot be appealed to the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 14 quinquies l. 3/2012; Art. 111 Cost.: A decree revoking the opening of an asset liquidation procedure based on a creditor's complaint lacks the requisite finality and decisiveness on opposing rights, rendering it inadmissible for cassation appeal.

Parole chiave

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asset liquidation procedure creditor's complaint lack of finality inadmissible appeal revocation decree fraudulent acts procedural standing liquidazione della cassa pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 14 quinquies l. 3/2012
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quinquies l. 3/2012 con riguardo alla previsione e alla nozione di “atti in frode ai creditori“ e all’applicazione fattane dal decreto nel caso in esame.
Art. 111 Cost.
Art. 14 ter l. 3/2012
FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Lecco con decreto depositato il 6/11/2018, in accoglimento del reclamo interposto da Filippetti Andrea Cesare Edoardo, dichiarava inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonioai sensi dell’art. 14 ter l.
Art. 380 bis c.p.c.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15070/2019 R.G. proposto da: Lunardi Renzo, elettivamente domiciliato in Roma Via G. B. Tiepolo, 4, presso lo studio dell’avvocato Smargiassi Giovanni (SMRGNN68E30H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato Tedoldi Alberto (TDLLRT68A02F205H), ricorrente- contro Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Mazzarella Giuseppe (MZZGPP72M22I234D), controricorrente- nonchè contro Filippetti Andrea Cesare Edoardo, Rossi Marco, Banca Popolare di Sondrio, Santamaria Bruno, -intimati- avverso il decreto del Tribunale di Lecco n. 6/2018, depositato il 06/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenutasi in data 08/04/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Lecco con decreto depositato il 6/11/2018, in accoglimento del reclamo interposto da Filippetti Andrea Cesare Edoardo, dichiarava inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonioai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012 presentata da Lunardi Renzo con conseguente revoca dei decreti di apertura della procedura del 30/4/2018 e 28/6/2018. 1.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, fondava il giudizio di inammissibilità della proposta liquidatoria, sul compimento da parte del Lunardi nei cinque anni precedenti l’apertura della procedura di plurimi atti dispositivi del proprio patrimonio che integravano gli atti in frode ai creditori ostativi all’accoglimento della domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012. 2 Lunardi Renzo ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo;

Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha svolto difese mediante controricorso, mentre Filippetti Andrea Cesare Edoardo, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Santamaria Bruno e Rossi Marco sono rimasti intimati. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.380 bis1c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quinquies l. 3/2012 con riguardo alla previsione e alla nozione di “atti in frode ai creditori“ e all’applicazione fattane dal decreto nel caso in esame. 2 Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore e, dunque, si tratta di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi - al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento (Cass. 17836/2019, 15821/2020) - di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (cfr.

Cass.4500/2018, 15821/2020, 4499/2018; 1869/16, 20917/2017 e 27301/2022). Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore (cfr. Cass. 2461/2022). 2.2 Tale indirizzo si è affinato con la recente ordinanza di questa Corte nr. 30542/2024 che ha enunciato il seguente principio di diritto «in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell'inammissibilità della proposta non si ha decisione (nel senso appena detto) su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sull'avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti».

Non è, quindi, ammissibile il ricorso per cassazione ove sia stato proposto avverso il decreto che ha dichiarato l'inammissibilità della proposta o del piano. 2.3 Deve quindi ritenersi che anche il provvedimento che (come quello impugnato) abbia accolto il reclamo avverso il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies della l. n. 3 cit., in ragione della ritenuta mancanza di un requisito di ammissibilità della domanda (come quello previsto dall'art. 14 ter, comma 5), non è suscettibile di ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento che, in quanto privo - appunto - del carattere della definitività e della decisorietà, non inibisce la reiterabilità della domanda di apertura della procedura di liquidazione (cfr., da ultimo, Cass.nr. 6865, 9455, 9456 e 11492 del 2025). 2.4 Nel caso di specie il Tribunale di Lecco, nel revocare il decreto di apertura della procedura di liquidazione, ha riscontrato che la domanda di accesso al procedimento di cui agli artt. 14 ter e seguentil.3/2012 difettava di un requisito di ammissibilità.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile ilricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 10.200 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per