Italian Court dismisses appeal as Italian jurisdiction established, ending Dublin transfer dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the cessation of the subject matter. The Ministry of Interior later confirmed Italian jurisdiction over the asylum request, rendering the Dublin transfer decision void. Consequently, the court ruled that the grounds for the appeal no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: When a competent authority subsequently establishes its own jurisdiction over an asylum application, the prior transfer decision loses effect and the appeal based on that decision ceases to have interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12871/2023 R.G. proposto da ALI ZULZIQAR, elettivamente domiciliato in BRESCIA VIA VITTORIO EMANUELE II 109 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GILARDONI MASSIMO (GLRMSM63H19F205U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, ÈROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE-intimati- avverso DECRETO diTRIBUNALE ROMA n. 75161/2022 depositata i l 28/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.
FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con provvedimento del 28.04.2024 il Tribunale di Roma il rigetto del ricorso proposto da Ali Zulfiqar avverso provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo-Unitàdi Dublino ha disposto, ex art.18.1.b. del Regolamento UE n. 604/2013, Reg. DublinoIII, il suo trasferimento in Austria, Paese in cui la straniera risultava avere già presentato una precedente domanda di protezione internazionale, come risultante dal sistema Eurodac, e che aveva comunicato di accettare la richiesta di ripresa in carico.
Avverso tale pronuncia del Tribunale Ali Zulfiqar ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo con cui si è denunciata la violazione dell’art. 360 co. 1 n.
3. la violazione e/o falsa applicazione degli a rtt. 4 e 5 ,27, Reg (UE) 604/2013, art. 2697 c.c. perché il colloquio è stato espletato senza l'assistenza dell'interprete e per l'omessa consegna di informazioni che per legge devono essere fornite, nonché per la omessa traduzione in una lingua a lui conosciuta Con istanza depositata in data 16.4.2025 il difensore del ricorrente dava atto che il Ministero aveva riconosciuto la competenza dello Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale e per questo chiedeva la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Il Ministero degli Interni ha comunicato con nota 11.10.2024 la competenza dello Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale. Tale decisione ha comportato il venir meno delle ragioni di contrasto fatte valere con l’odierno giudizio e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del Ministero. P.Q.M La Corte dichiara