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Ordinanza Interlocutoria — n. 14386/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine if agricultural cooperatives under liquidation can access debt restructuring procedures.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14386/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a partial allowance to remand the case for further examination of a specific legal issue. Faro Cooperative argued that its status under liquidation coatta amministrativa barred it from accessing the debt restructuring procedure, while Itaka SRL contended no such limitation exists for agricultural cooperatives. The court recognized the question as having nomofilactic relevance and ordered the case to be sent back for trial to allow for direct debate on this statutory interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 2 e comma 2 bis, della l.3/2012; Art. 2545 terdecies c.c.: The Court recognizes the question of whether agricultural cooperatives subject to liquidation coatta amministrativa can access the debt restructuring procedure as having nomofilactic relevance, ordering remand for direct debate.

Parole chiave

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agricultural cooperative liquidation coatta amministrativa debt restructuring procedure nomofilactic relevance remand for debate insolvency declaration procedural admissibility dichiarazione di insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 2 e comma 2 bis, della l.3/2012
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2 e comma 2 bis, della l.3/2012, in relazione all’art.
Art. 2545 terdecies c.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
7, comma 2 e comma 2 bis, della l.3/2012, in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 112 c.p.c.
artt. 101 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c.
art 2135 c.c
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16710/2020 R.G. proposto da: Faro soc coop agricola per azioni, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Santangeli Fabio (SNTFBA64P22L219H), -ricorrente- contro Itaka srl, elettivamente domiciliata in Roma Via Piemonte 32, presso lo studio dell’avvocato Spada Giuseppe (SPDGPP68R16I754O) rappresentata e difesa dall'avvocato Di Paola Carmelo (DPLCML53C21H163W), controricorrente- nonchè contro Assessorato Regionale Attivita' Produttive Dipartimento Attivita' Produttive, intimato- Avverso la sentenza della Corte d'Appello Catania n. 768/2020 depositata il 28/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 28/4/2020, rigettava il reclamo proposto da Faro soc. coop . agricola per azioni avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, su istanza di della soc. Itaka srl, aveva dichiarato lo stato di insolvenza ex art.195 l.fall. della odierna ricorrente. 1.1 Il giudice di primo grado osservò che la pendenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ostava alla dichiarazione dello stato di insolvenza in virtù della natura di mero accertamento della statuizione. 2 La Corte distrettuale perveniva alle medesime conclusioni attraverso una diversa argomentazione, ritenuta assorbente delle ragioni fornite dal primo giudice: in particolare i giudici catanesi rilevavano che la Cooperativa Faro, essendo assoggettata, in quanto società cooperativa, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c., era esclusa dal novero dei soggetti legittimati a far ricorso alla procedura concorsuale di definizione della crisi da sovraindebitamento. 3 La Cooperativa Faro ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi;Itaka srl ha svolto difese con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte d’Appello rigettato il ricorso procedendo ad esaminare un profilo di ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione non trattato e discusso nei giudizi di merito, senza aver provocato sul punto il contraddittorio delle parti e. quindi, ricorrendo alla sentenza “a sorpresa” o della “terza via”. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2 e comma 2 bis, della l.3/2012, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l’imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi senza che rilevino le differenti modalità (in forma societaria o di cooperativa) con le quali viene esercitata l’attività di cui all’art 2135 c.c.; ciò in quanto l’art. 7, comma 2 bis, l. 3/2012 non contiene alcuna limitazione alle cooperative agricole sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. 1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per non avere la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, affermato il principio di alternatività tra le procedure e, di conseguenza per non avere sospeso il giudizio di dichiarazione di insolvenza sino all’esito della procedura di composizione da sovraindebitamento. 2 La questione, prospettata nel secondo motivo, se l’imprenditore agricolo, organizzato, come nel caso di specie, in forma di cooperativa e, per tale motivo, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art.2545 terdecies c.c., possa o meno, alla luce di quanto previsto dal combinato disposto di cui ai commi 2 lett.

a) e 2 bis art. 7 l. 3/2012, accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha rilevanza nomofilattica; per cui si ravvisa l’opportunità che l’esame della stessa avvenga all’esito della pubblica udienza nella più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazio