Cassation court dismisses bankruptcy appeal for lack of admissibility due to late incidental appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective. The primary appeal failed because the lower court addressed the core issue of insolvency rather than the contested fact regarding the company's pre-bankruptcy appearance. Consequently, the late-filed incidental appeal, which sought to review the same issue, was rendered useless under Article 334 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334, comma 2 c.p.c.; Art. 18, comma 14 l.fall.: When the main appeal is inadmissible, a late incidental appeal is ineffective, and costs are borne solely by the main appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23752/2021 R.G. proposto da: Bombonato Franco, elettivamente domiciliato in Udine, Via Brenari 8, presso lo studio dell’avvocato Bertolissi Alessandra (BRTLSN64P67L483R), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Troisi Mirco (TRSMRC34D03L483V)e Parpaglioni Mara (PRPMRA72H55H501N), ricorrente- contro Fallimento di Montanari Orolando srl, elettivamente domiciliato in Roma, via Raffaele Caverni 6, presso lo studio dell’avvocato Santini Annamaria (SNTNMR67L66F492G), rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliodori Andrea (GLDNDR78H07G157B), controricorrentee ricorrente incidentale – nonchécontro Montanari Orolando srl, rappresentato e difeso dall'avvocato Nardi Mariano (NRDMRN73A19H769P), controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 976/2021 depositata il 19/8/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Ancona con l’impugnata sentenza, in accoglimento del reclamo proposto da Montanari Orolando srl, revocava la sentenza dichiarativa di fallimento, ad istanza di Bombonato Franco, della medesima società. 1.2 In particolare, la Corte di merito, facendo ricorso al principio della "ragione più liquida", riteneva non provata la sussistenza dello stato di insolvenza in quanto il mancato pagamento della somma di € 120.000 dovuta al creditore istante in forza di una sentenza resa in grado d’appello (impugnata in Cassazione) costituiva un inadempimento che non si collocava in un quadro di impotenza funzionale non transitoria della reclamante a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa.
2. Bombonato Franco ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; Montanari Orolando srl e il Fallimento hanno svolto difese con controricorso, quest’ultimo in adesione al ricorso. Montanari Orolando srl ha depositato memoria ex art. 380 - bis . 1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente precisato che la rinuncia al mandato del difensore del ricorrente, depositata il 4 dicembre 2024, non ha effetto sul giudizio per cassazione, anche se il rinunciante è l’unico difensore (cfr. sul punto Cass.28365/2022). 1.1 È, inoltre, inammissibile la produzione documentale effettuata dalricorrente in violazione del disposto dell’art. 372 c.p.c..
2. Il mezzo di impugnazione presentato denuncia l’ omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti , costituito dal « fatto se fosse stato o meno giustificata la mancata costituzione in giudizio della Montanari Orolando srl davanti al Tribunale di Macerata nell’udienza prefallimentare». 2.1 La Corte di merito ha consapevolmente ritenuto superfluo l’esame del motivo di reclamo attinente la richiesta di rimessione in termini, preferendo affrontare, in un’ ottica di economia processuale, direttamente la questione di merito concernente l’insussistenza dello stato di insolvenza, quale “ragione più liquida”. 2.1 La censura, per come formulata con il motivo di ricorso , non investe tale tema, che è la sola ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
Peraltro, l 'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel suo attuale testo , riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017); non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione del fatto che l’omessa costituzione in giudizio della società in sede prefallimentare fosse stata o meno giustificata. 2.3 Il ricorso (principale) è, dunque, inammissibile.
3. Nel costituirsi in giudizio con controricorso il Fallimento non ha contestato il ricorso del Bombonato, ma ha chiesto che fosse accolto il ricorso di quest’ultimo anche sulla base di ulteriori argomenti; in particolare, il Fallimento censura la sentenza per non avere esaminato elementi indicatori dello stato di insolvenza, quali le risultanze del bilancio e lo stato passivo. 3.1 Il Fallimento controricorrente ha, quindi, espressamente concluso chiedendo alla Suprema Corte l’accoglimento del ricorso proposto da Bombonato Franco e, come sopra accennato, ha ampliato l’impugnazione di quest’ultimo.
Si tratta, pertanto , di un controricorso contenente un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale. 3.2 Il ricorso incidentale del Fallimento ha, dunque, natura di impugnazione incidentale tardiva,in quanto la sentenza impugnata è stata notificata alle parti via pec in data 19/8/2021, mentre il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato avviato per la notifica in data 13/10/2021, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza previsti dall’art. 18,comma 14, l.fall.. 3.3 Il ricorso incidentale adesivo tardivo, ammissibile alla stregua dei principi recentemente enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.
Cass. SU 8486/2024), in quanto proposto nel rispetto dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. applicabile ratione temporis, è, tuttavia, inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2 , c.p.c. , stante l’inammissibilità del ricorso principale. 4.Venendo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, il ricorrente principale soccombente deve condannato alla refusione delle spese, che si liquidano come da dispositivo, sostenute dal solo controricorrente Montanaro Orolando srl, che ha svolto difese in avversione al ricorso principale. 4.1 Il Fallimento Montanaro Orolando srl, il cui ricorso incidentale adesivo è stato dichiarato inefficace non è tenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte vittoriosa, in applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui: "i n caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale"( cfr.
Cass. 4074/2014 e 33733 2023). 4.2 Infine, deve essere disattesa la richiesta di liquidazione dei compensi formulata dal legale del Fallimento, in quanto l’art. 83, comma 2, dPR115/2002 prevede che per il giudizio di cassazione alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale proposto dal Fallimento Montanaro Orolando srl. Condanna il ricorrente principale a rimborsare al controricorrente Montanaro Orolando srl le spese del giudizio, che liquida in € 4.200, di cui €. 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15 per cento.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor