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Ordinanza — n. 14345/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal by dissolved company against bankruptcy ruling, rejecting prior dismissal based on lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14345/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the lower court's ruling that rejected the dissolved company's appeal against a bankruptcy declaration. The lower court had incorrectly applied the principle that a company loses standing immediately upon cancellation from the business register. The Court clarified that under the Bankruptcy Law, a dissolved company retains procedural capacity for one year after cancellation to contest bankruptcy proceedings. Consequently, the Court quashed the lower decision and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 10 l.fall.; Art. 145 c.p.c.: A company dissolved by cancellation from the business register retains procedural capacity for one year to contest bankruptcy declarations, and the lower court erred by dismissing the appeal based on lack of standing.

Parole chiave

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bankruptcy law dissolved company procedural capacity cancellation register appeal admissibility legitimacy standing remand case impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 10 l.fall.
3.1La stessa sentenza, nell’escludere la legittimazione della società cancellata a contraddire sull’istanza di fallimento proposta nei suoi confronti ai sensi dell’art. 10 l.fall.
Art. 145, comma 1, c.p.c.
Art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.
145, comma 1, c.p.c., 10, 11 e 18 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15436/2020 R.G. proposto da: AMT Azienda Mobilita Tassisti srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Reno 22, presso lo studio dell’avvocato Di Gioia Giulio (DGIGLI57H12L086Y) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro Consultdue soc. coop a r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Acaia 50, presso lo studio dell’avvocato Esposito Antonio (SPSNTN77C01H501Y), rappresentat a e difes a dall'avvocato Mangia Alessandro (MNGLSN76S26F839A), -controricorrente- nonchécontro Fallimento diAzienda Mobilità Tassisti srl in liquidazione, -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 51/2020 depositata il 28/4/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Corte d’Appello di Napoli con l’impugnata sentenza dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da A.M.T. Azienda Mobilità Tassisti srl (di seguito “AMT srl”) in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18/11/2019, che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di Consultdue soc. coop a r.l.. 1.1 La Corte territoriale rilevava la carenza di legittimazione attiva della società a proporre reclamo, in quanto la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. nel nuovo testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame e, pertanto, doveva considerarsi estinta anche per il giudizio volto alla declaratoria di fallimento entro il termine dell’anno dalla sua cancellazione ex art 10 l.fall.. 1.2 La Corte procedeva anche all’esame nel merito dei motivi del reclamo ritenendoli manifestamente infondati. 2 AMT srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo;

Consultdue soc. coop a r.l. ha svolto difese, mentre il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Va disattesa l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente con riferimento alla ratio decidendi della sentenza che ha ritenuto infondati i motivi di reclamo, in quanto una volta dichiarata l’inammissibilità del gravame (erroneamente, come si vedrà in seguito) perché proposto dalla società priva di legittimazione stante la sua estinzione, la Corte non avrebbe dovuto esaminare il merito , in quanto si era spogliata della potestas iudicandi; l’ultronea motivazione è quindi priva di effetti giuridici (vedi Cass. 17004/2015 e 23781/2020) e l ’eventuale censura avente ad oggetto le argomentazioni di merito sarebbe stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse (cfr. per un caso analogo Cass. 32375/2024).

2. Il mezzo di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, comma 1, c.p.c., 10, 11 e 18 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte, in aperto contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritenuto non legittimata la società estinta per cancellazione in persona del liquidatore sociale, legale rappresentante, a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento.

3. Il motivo è fondato. 3.1La stessa sentenza, nell’escludere la legittimazione della società cancellata a contraddire sull’istanza di fallimento proposta nei suoi confronti ai sensi dell’art. 10 l.fall. e a proporre reclamo, dà atto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità – condiviso dal collegio ed a cui si intende dare continuità - secondo cui « la previsione della L.Fall., art. 10, per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale (v.

Cass. n. 24968/2013); questa conclusione è coerente con il principio secondo cui la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva, L.Fall., ex art. 10, la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale» (cfr. Cass. 5253/2017, 23393/2016, 18138 e 21026/2013 e 22547/2010). 3.2 Tale indirizzo non ha subito modifiche neppure con la giurisprudenza successiva alla pronuncia della sentenzadella Corte partenopea, che , anzi , ha dato continuità al principio di cui sopra affermando:

« Dichiarato il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex art. 10 della l. fall., essa, per "fictio iuris", non perde, benché estinta, la propria capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare»(cfr.

Cass. 22449/2021). Pertanto, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi sopra enunciati e provvederà anche sullespese del presente giudizio. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda anche la rego