Italian Court of Cassation quashes lower court order for omitting rulings on expulsion decree formal validity and notification defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation quashed the lower court's order dismissing Cai Jianhua's appeal against an expulsion decree. The citizen argued the decree was invalid due to improper signatures and defective notification, while the lower court had omitted explicit rulings on these specific formal defects. The Court held that the lower judge's implicit rejection of these arguments constituted a violation of procedural requirements, necessitating a remand to a different judge for a full examination of the formal validity and notification issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112, Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.: The court must explicitly rule on formal defects in expulsion decrees such as improper signatures or defective notification; failure to do so, even if the decision implicitly rejects the claim, violates the requirement of specific reasoning and mandates a remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 05386/2024R.G. proposto da Cai Jianhua, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliaccio, in virtù di procura specialein atti; ricorrente contro Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore , Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, intimaticon atto di costituzione avverso l ’ordinanza del Giudice di P ace di Caserta , pubblicata il 17/07/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0 4 / 0 2 /202 5 dal Consigliere Eleonora Reggiani; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di P ace di Caserta , con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l’impugnazioneproposta dal cittadino straniero contro il decreto di espulsione emesso l’08/04/2023, notificato in pari data.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato a quattromotivi di ricorso. Gli intimati non si sono difesi con controricorsoma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione nell’eventuale pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «error in procedendo in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art.112 e 132, co.2, n.4, c.p.c., poiché il G.d.P. ha omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza dedotta al motivo 1 del ricorso introduttivo (pagine 1 e 2) e relativa alla nullità del decreto espulsivo per carenza dell’elemento soggettivo, in quanto non firmato dal Prefetto o dal suo Vicario (cfr.
Cass., n.25966/2020): cfr. motivo 1, pagine da a 3 a 6» Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «error in procedendo in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art.112 e 132, co.2, n.4, c.p.c., poiché il G.d.P. ha omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza dedotta al motivo 2 del ricorso introduttivo (pagine 2, 3, 4 e 5) e relativa alla nullità del decreto espulsivo consegnato/notificato al ricorrente in copia semplice e non in originale (cfr. Cass. Civile, 02.02.2024, n.3080): cfr. motivo 2, pagine da 6 a 9» Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:
«error in procedendo in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., poiché il G.d.P. ha omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza dedotta al motivo 3 del ricorso introduttivo (pagine 5, 6 e 7) e relativa alla nullità del decreto di espulsione per violazione degli articoli 2, 10, co. 1, 29, 31 della Costituzione, 8 Cedu, 13, co. 2-bis, t.u.i. che impongono anche al GdP di verificare il giudizio di pericolosità dell’espellendo destinatario di un decreto emesso ai sensi dell’art.13, co.2, lett. c, TUI (Cass.n.26173/23): motivo 3, pp.9-13» Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:
«error in procedendo in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art.112 e 132, co.2, n.4, c.p.c., poiché il G.d.P. ha omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza dedotta al motivo 4 del ricorso introduttivo (pagine da 7 a 11) e relativa alla dedotta condizione di inespellibilità del ricorrente ex art. 19 TUI alla luce di circostanze impeditive del rimpatrio (rischio di condanna a morte in caso di rientro in Cina) rilevanti anche ai sensi dell’art.8 Cedu (presenza in Italia di tutto il nucleo familiare dell’espellendo: moglie, figlio e nipoti, e durata trentennale del soggiorno in TN) al fine di garantire il diritto al rispetto della vita privata e familiare dell’espellendo (cfr.
Cass. Civile, 02.02.2024, n. 3066, Cass. Civile 21.12.2023, n.35684; Cass. Civile, n. 14167/2023): cfr. motivo 4, pagine da 13 a 17.» 2. Il ricorrente ha dedotto e dimostrato di avere formulato , con il ricorso depositato ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 150 del 201, le censure menzionate nei quattro motivi di ricorso per cassazione. Il Giudice di Pace, nella motivazione della decisione impugnata, ha così statuito: «Rilevato che lo straniero annovera a suo carico condanna penale alla pena di reclusione di anni 5 mesi 9 giorni 10 in quanto responsabile del reato di cui all’art 73 c 1 del DPR 309/90.
Rilevato che il ricorrente non è in possesso di un regolare permesso di soggiorno e che, risulta essere privo di fonte di reddito che consente la permanenza sul territorio nazionale. Ritenuto che il controllo del Giudice si sottrae ad ogni valutazione discrezionale ed attiene alla mera verifica della legittimità formale dell’atto e dell’effettiva sussistenza dei presupposti di legge le deduzioni difensive del procuratore della parte ricorrente che per quanto degne di attenzione non sono supportate da elementi giustificanti il trattenimento dello straniero in ordine alle eccezioni dedotte.
Ritenute non accoglibili le eccezioni sollevate dal procuratore del ricorrente, il ricorso va rigettato» 3.Il primo motivo di ricorso è fondato. Non può infatti ritenersi che il Giudice abbia implicitamente respinto il motivo di doglianza relativo alla dedotta nullità del decreto per violazione dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 – fondato sulla dedotta mancanza di firma da parte del Prefetto o di un suo Vicario, in ragione della sottoscrizione di un funzionario privo di delega alla firma - ove ha affermato che controllo giurisdizionale si sottrae ad ogni valutazione discrezionale ed attiene alla mera verifica della legittimità formale dell’atto e dell’effettiva sussistenza dei presupposti di legge, poiché la menzionata censura attiene proprio alla validità formale dell’atto, su cui nessuna pronuncia è intervenuta.
Com’è noto, questa Corte ha affermato che il decreto di espulsione è validamente sottoscritto dal Prefetto e dal Vice Prefetto Vicario, mentre il Vice Prefetto Aggiunto e ogni altro funzionario devono essere muniti di delega per poter sottoscrivere validamente detto provvedimento (v. già Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12273 del 20/05/2013; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7873 del 29/03/2018), sicché l’esame del corrispondente motivo di impugnazione si rileva decisivo. 4.Anche il secondo motivo di censura è fondato, tenuto conto che la parte ha dedotto di avere ricevuto la notifica del decreto di espulsione in copia semplice, senza che alcuna a statuizione sia stata adottata sul punto, la quale, ove fondata, potrebbe rivelarsi decisiva (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, n. 3080 del 02/02/2024). 5.Il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Si deve subito precisare che, nella rubrica del capitolo, il ricorrente ha richiamato anche il disposto dell’art. 132 c.p.c., ma non ha illustrato lecensure formulate in termini di vizio della motivazione, incentrando la doglianza in modo inequivoco sulla ritenuta omessa pronuncia sui menzionati motivi di ricorso. Deve, tuttavia, rilevarsi che, a prescindere dalla correttezza o meno, nella specie, la pronuncia vi è stata, sia pure implicita, poiché, come si evince dalla motivazione sopra riportata, il Giudice di Pace ha affermato che il sindacato a lui attribuito si limita alle verifica della validità formale e alla presenza dei presupposti per l’emissione del decreto di espulsione, così escludendo ogni possibilità per il Giudice di valutare il radicamento del cittadino straniero nel territorio italiano e i legami familiari ivi presenti.
Com’è noto, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una spec ifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (v. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020).
6. In conclusione, accolto il primo e il secondo motivo, respinti gli altri, l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Caserta, in persona di un diverso giudicante , anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, respinti gli altri , cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Caserta, in persona di un diverso giudicante, anche per la regolazione delle spese del giudizio