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Ordinanza — n. 14315/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on costs, ruling appellate discretion on fee allocation is not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14315/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, focusing solely on the contested portion regarding litigation costs rather than the bankruptcy rejection. The appellants argued that the appellate court erred in reducing the penalty for frivolous litigation and in partially compensating legal fees. The court held that the assessment of fee allocation and the degree of mutual victory fall within the trial judge's discretionary power and are not subject to appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 92, comma 2 c.p.c.: The appellate court's review is limited to verifying the non-violation of the principle that the fully victorious party bears all costs, while the discretion to partially compensate fees or allocate them based on reciprocal victory remains within the trial judge's power.

Parole chiave

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litigation costs allocation frivolous litigation penalty appellate review limits judicial discretion merit partial compensation fees bankruptcy proceedings reciprocal victory fallimento personale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
– confermando il rigetto dell'istanza ma riducendo la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., disposta per complessivi € 19.000,00 e ritenuta «non solo immotivata nella sua misura, ma anche eccessiva», a complessivi euro 13.500,00 (di cui € 4.500,00 per spese processuali, oltre spese generali).
Art. 92, comma 2 c.p.c.
–In particolare, l'accoglimento della domanda in misura ridotta non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 111, comma 7 Cost.
96, comma 3, c.p.c., rispetto alle quali è pacificamente ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., incidendo tali statuizioni su diritti soggettivi (Cass.
Art. 24 Cost.
ed all'art. 24 Cost.)oltre che la nullità del provvedimento per manifesta illogicità della motivazione (art.
art. 96 c.p
in relazione all'art. 96 c.p.c.
art. 24 Cost
ed all'art. 24 Cost.)oltre che la nullità del provvedimento per manifesta illogicità della motivazione (art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7097/2025
Cassation court dismisses bankruptcy appeal due to insufficient proof of foreign office futility and procedural defects.
Cass. 30296/2021
Court allows appeal against bankruptcy rejection, ruling on costs and awarding fees to the appellant's lawyer.
Cass. 25818/2010
Cass. 16975/2006
Cass. 19643/2005
Cass. 22476/2004
Cass. Sez. U. 22405/2018
Cass. Sez. U. 22405/2018 – e riconosciuto la plausibilità delle ragioni che avevano giustificato le loro iniziative, superate solo dai «nuovi eventi emersi nel corso del giudizio», così finendo per sanzionare non l’iniziativa,ma la «perseveranza» nella stessa .
Cass. 26545/2021
Italian court allows abuse of process claim against tenant's lawyer for procedural misconduct.
Cass. 16404/2023
Cassation court allows appeal on cost allocation but rejects argument that supervening law justifies expense compensation.
Cass. 8421/2017
16404/2023), mentre esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 8421/2017, 24502/2017; cfr.
Cass. 24502/2017
Cass. Sez. U. 32061/2022
Cass. 13827/2024
Cassation court partially reforms lower court ruling on lawyer's fees and procedural defects in opposition proceedings.
Cass. 2149/2014
92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 2149/2014, 30952/2017, 14459/2021).
Cass. 30952/2017
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Testo completo

2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32261/2021 R.G. proposto da DI MARTINO PAOLOe DI MARTINO SIMONA, rappresentati e difesi dall’avvocato DI MARTINO PAOLO (DMRPLA39M22F839F), domicilio digitale:paolodimartino@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro VASTO S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CHIALA 125 D, presso lo studio dell’avvocato RICCIARDELLI FEDELMASSIMO (RCCFLM48M06F839E), rappresentato e difeso dagli avvocati TRAVERSA LEANDRO (TRVLDR72S17A794E), VITALE VINCENZO (VTLVCN78P19C129R) -controricorrente- nonchécontro IMMOBILIARE NAPOLI CENTRO S.R.L. -intimata- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1228/2021depositat o i l 12/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. – Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha accolto parzialmente il reclamo ex art. 22 l. fall. proposto dagli avvocati Simona e Paolo Di Martino avverso il decreto del Tribunale di Napoli – che , anche all’esito dell’intervento di Immobiliare Napoli Centro s.r.l., socio della debitrice Vasto s.r.l., aveva rigettato la loro istanza di fallimento nei confronti di quest’ultima, per difetto dello stato di insolvenza ex art. 5 l.fall. – confermando il rigetto dell'istanza ma riducendo la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., disposta per complessivi € 19.000,00 e ritenuta «non solo immotivata nella sua misura, ma anche eccessiva», a complessivi euro 13.500,00 (di cui € 4.500,00 per spese processuali, oltre spese generali). 2.

– Avverso detta decisione gli avvocati Simona e Paolo Di Martino hanno proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui Vasto s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, mentre l’intimato Immobiliare Napoli Centro s.r.l. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. – Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente. 3.1. – L'eccezione è infondata, in quanto il ricorso non è diretto contro il rigetto del reclamo ex art. 22 l.fall. in sé considerato, ma riguarda esclusivamente il capo sulle spese e la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., rispetto alle quali è pacificamente ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., incidendo tali statuizioni su diritti soggettivi (Cass. 7097/2025, 30296/2021, 25818/2010, 16975/2006, 19643/2005, 22476/2004). 4.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 96 c.p.c. ed all'art. 24 Cost.)oltre che la nullità del provvedimento per manifesta illogicità della motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. in relazione all'art. 111, comma 6, Cost.), per avere la Corte d'appello escluso la mala fede o colpa grave dei creditori istanti – elementi necessari ai fini della legittimità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.: v.

Cass. Sez. U. 22405/2018 – e riconosciuto la plausibilità delle ragioni che avevano giustificato le loro iniziative, superate solo dai «nuovi eventi emersi nel corso del giudizio», così finendo per sanzionare non l’iniziativa,ma la «perseveranza» nella stessa . 4.1. –Il motivo è inammissibile. 4.2.– La motivazione del decreto impugnato risulta, nel suo complesso, coerente, e basata sulla valutazione complessiva del comportamento processuale delle parti, che rientra nei poteri del giudice di merito e non può essere rivalutatain sede di legittimità.

E’ sufficiente al riguardo ricordare il passaggio della motivazione, non riportato in ricorso, nel quale i giudici del reclamo affermano inequivocabilmente che «la consapevolezza dell’insussistenza dello stato di insolvenza ben poteva maturarsi nel corso della prima fase di giudizio, essendo già state ivi rappresentante le plurime, concorrenti e plausibili circostanze che escludevano le condizioni di impotenza finanziaria, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice», per poi aggiungere che «l’importo dovuto alla reclamante Simona Di Martino era stato alla medesima offerto più volte nel corso della prima fase di giudizio, già a partire dal 16 marzo 2021 (dopo la notifica del precetto avvenuto in data 1° febbraio 2021) ed anche con le modalità di cui agli artt. 1208 e ss. c.c., il che pure vale ad escludere la sussistenza di una irreversibile incapacità finanziaria.

In tale contesto, dunque, la richiesta meglio si presta ad essere intesa come dipendente dall’eccessiva conflittualità tra le parti, che dalla ritenuta fondatezza della pretesa, come dimostrato dal postumo atteggiamento di Simona Di Martino nella presente fase di giudizio, a cui va aggiunta, ai fini della condanna di cui all’art. 96, co.

3. c.p.c. disposta in prime cure, l’osservazione secondo la quale, nella sostanza, l'utilità conseguibile attraverso l'esercizio delle proprie prerogative processuali non ha tenuto in debito conto gli interessi confliggenti in gioco, risultando così sproporzionata rispetto al sacrificio imposto all'interesse contrapposto (cfr. sul condiviso principio, da ultimo, Cass.26545/2021)». 4.3. – Corretto è anche il richiamo dell’orientamento di questa Corte in tema di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., che richiede un accertamento –da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. 26545 /2021 ).

La Corte d'appello ha fatto invero puntuale applicazione di tali principi, valorizzando elementi fattuali da cui ha desunto l'abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti. 5.– Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.), sostenendo che l’esito del reclamo avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a condannare i reclamati al pagamento delle spese processuali o, al più, a disporne la compensazione totale, e non parziale, come avvenuto (nella misura di un quarto). 5.1.

– Anche il secondo motivo è inammissibile. 5.2. – In tema di spese processuali, il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 16404/2023), mentre esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 8421/2017, 24502/2017; cfr.

Cass., Sez. U, 32061/2022). 5.3. –In particolare, l'accoglimento della domanda in misura ridotta non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 13827/2024). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, disponendo una parziale compensazione delle spese in considerazione del parziale accoglimento del reclamo.

E tanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca quanto la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 2149/2014, 30952/2017, 14459/2021). 6. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, come da dispositivo. 7.– Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo