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Ordinanza — n. 14312/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy declaration appeal, ruling the emergency law's procedural bar applies only to filings within the specific pandemic window.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14312/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy declaration appeal filed by Life SRL against the Agency of Revenue. The appellant argued that the emergency law prohibiting bankruptcy filings during the pandemic violated constitutional equality by applying only to cases filed between March and June 2020. The court held that the statute explicitly limited its scope to filings within that precise timeframe, thereby upholding the legislative discretion to target procedures opened during the emergency.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, d.l. n. 23/2020; The emergency measure prohibiting bankruptcy declarations is strictly limited to petitions filed between March 9 and June 30, 2020, without violating constitutional principles of equality or reasonableness.

Parole chiave

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emergency bankruptcy law procedural inadmissibility constitutional equality pandemic measures legislative discretion impresa in difficoltà sospensione della procedura di fallimento fallimento personale

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, d.l. n. 23/2020
In sede prefallimentare i coniugi Tergolina, nel manifestare l’intenzione di pagare il debito (tanto da chiedere la riattivazione della partita I va, richiesta però respinta dal Giud ice del Registro di Padova), eccepirono l’improcedibilità del ricorso ex art. 10 d.l.
Art. 3 Cost.
23/2020 e chiese, in subordine , a i giudici del reclamo di sollevare questione di legittimità costituzionale della suddetta norma tiva emergenziale,per violazione dell'art. 3 Cost. 1.3.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 3 Cost
23/2020 e chiese, in subordine , a i giudici del reclamo di sollevare questione di legittimità costituzionale della suddetta norma tiva emergenziale,per violazione dell'art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2107/2021 R.G. proposto da LIFE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Renzo Tergolina, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MERCURIO FRANCESCO (MRCFNC56S22L840K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BREDA MATTEO, quale curatore del FALLIMENTO LIFE SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3293/2020depositata il 14/12/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso del 29.10.2019 l'Agenzia delle entrate - Riscossione chiese dichiararsi il fallimento di Life s.r.l. in liquidazione, società facente capo ai coniugi Tergolina, cancellata dal registro delle imprese il 3.6.2019, per un debito di € 794.584,16 solo parzialmente sospeso su richiesta di adesione a definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119/2019 (c.d. rottamazione delle cartelle). In sede prefallimentare i coniugi Tergolina, nel manifestare l’intenzione di pagare il debito (tanto da chiedere la riattivazione della partita I va, richiesta però respinta dal Giud ice del Registro di Padova), eccepirono l’improcedibilità del ricorso ex art. 10 d.l. n. 23/2020. 1.1.

– Il Tribunale di Padova , ritenuta l’ inapplicabilità del la norma invocata (in quanto destinata ai ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati tra il 9.3. 20 20 e il 30.6. 20 20 ), accert ò lo stato di insolvenzadella società debitrice e ne dichiarò il fallimento . 1.2. – Con reclamo ex art. 18 l.fall. la società fallita invocò una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 10 d.l. n. 23/2020 e chiese, in subordine , a i giudici del reclamo di sollevare questione di legittimità costituzionale della suddetta norma tiva emergenziale,per violazione dell'art. 3 Cost. 1.3.

–Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello , nella contumacia della curatela fallimentare, ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall., ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata – posto che spetta al legislatore stabilire la vigenza della eccezionale misura della improcedibilità e che, n ella specie, il ricorso per dichiarazione di fallimento era stato depositato circa sei mesi prima dell'inizio della pandemia – ed accertando che alla data del 3.12.2019 il credito ammontava ad € 1.311.611,40, senza che risultasse alcuna richiesta di adesione alla cd. rateizzazione-ter. 2.

– Avverso detta decisione Life s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria. ADER ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento intimatonon ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con il primo motivo si deduce la « violazione e falsa applicazione dei principi che impongono un'adeguata ricerca dell'interpretazione delle leggi conforme a Costituzione», per avere la corte territoriale fornito dell'art. 10 d.l. n. 23/2020 una lettura letterale, non costituzionalmente orientata, sì da non considerare improcedibili anche i ricorsi di fallimento pendenti , sebbene instaurati prima del 9.3.2020.

Secondo il ricorrente, l'eccezione di cui al comma 2 (che prevede la procedibilità del ricorso se proposto dal PM e contenente richiesta di misure cautelari) e la previsione di cui al comma 3 (che "sterilizza" il periodo ai fini dell'art. 10 l.fall. e dell'art. 69-bis l.fall.) dimostrerebbero l’intento del legislatore di evitare la pressione crescente delle istanze di fallimento sia sul ceto imprenditoriale che sugli uffici giudiziari, introducendo dunque una misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale. 2.2. – C on il secondo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, d.l. n. 23/2020 per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. e lamenta la non corretta applicazione della normativa emergenziale, sul rilievo che non rileverebbe la causa dell'insolvenza, ma solo l’incidenza della decisione durante il periodo della pandemia.

Così interpretata la norma violerebbe il principio di parità di trattamento tra imprenditori (assoggettati a regime diverso in base all’elemento casuale della data di deposito del ricorso) e il principio di ragionevolezza ( poiché la stessa decretazione d’urgenza conterrebbe diverse misure assistenziali volte ad agevolare la ripartenza delle imprese) 3. – Entrambi i motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 4. –Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la norma contenuta nell'art. 10, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, nel testo convertito con modificazioni dalla l. n. 40 del 5 giugno 2020, è chiara nel prevedere l’improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento «depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili» , e dunque dei soli procedimenti iniziati nel predetto periodo – peraltro con l’eccezione delle richieste del pubblico ministero accompagnate da richiesta di misure cautelari ex art. 15, comma 8, l. fall.

– e non anche di tutti quelli pendenti alla data di inizio del periodo medesimo (Cass.32185/2022; cfr. Cass. 1491/2022). 4.1. –Tale disposizione, di carattere eccezionale e transitorio, è stata espressamente circoscritta al suddetto periodo temporale, senza che possano ritenersi vulner at i i principi di parità di trattamento e di ragionevolezza in relazione alle finalità perseguite dal legislatore dell'emergenza, che non risultano volte ad offrire un’indiscriminata protezione a tutte le imprese insolventi ( anche per cause pregresse alla pandemia), rientrando nella discrezionalità del legislatore ritagliare il perimetro di operatività di misure più limitatamente dirette ad arginare il peso de lle procedure prefallimentari aperte in costanza dell’emergenza pandemica. 4.2.

–Anche di recente si è detto che con l'art. 10, comma 1, del d.l. n. 23/2020 il legislatore, pienamente consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese durante l'emergenza sanitaria, e del conseguente maggior rischio di insolvenza cui esse andavano incontro, si è preoccupato di stabilire l'improcedibilità delle istanze di fallimento, ma esclusivamente nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020(Cass. 5210/2025) . 5. – Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo. 6. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norm