Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14292/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14292/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14292/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14591/2024 R.G.,proposto da BFF BANK S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Del Bene, con do- micilio eletto in Roma, via Linneo, n. 8; –ricorrente – contro COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 5227/23 , depositata l'11 dicembre 2023. Ritenuto che, con sentenza dell'11 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame interposto dalla BFF Bank S.p.a. avverso la sentenza n. 2347/21, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 2174/17, emesso in favore dell'appellante, in qualità di cessionaria di un credito dell'ENI S.p.a. , rigettando la domanda di condanna del Comune di San Felice a Cancello al pagamento della somma di Euro 429.648,87, oltre interessi di mora e anatocistici, a titolo di corrispet- tivo per forniture di energia effettuate dalla cedente in favore del Comune; che avverso la predetta sentenza la BFF Bank S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi; che il Comune non ha svolto attività difensiva; che il 4 febbraio 2025 il Consigliere coordinatore ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., avendo ravvisato l'inammissibilità del ricorso; che, a seguito della comunicazione della proposta, effettuata il 4 febbraio 2025,la ricorrente, in data17 marzo 2025, ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 390 cod. proc. civ; Decreto — n. 14292/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che, con atto sottoscritto il 22 maggio 2025 e depositato in Cancelleria in pari data, il difensore della ricorrente, a tanto abilitato in virtù della procura speciale rilasciata per la proposizione dell'istanza di decisione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore alla fissazione della adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimato.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo approvvigionamento energetico azione di mantenimento danneggiamento d'impianti elettrici legislazione in materia di energia azione di contestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 390 cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14591/2024 R.G.,proposto da BFF BANK S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Del Bene, con do- micilio eletto in Roma, via Linneo, n. 8; –ricorrente – contro COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 5227/23 , depositata l'11 dicembre 2023. Ritenuto che, con sentenza dell'11 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame interposto dalla BFF Bank S.p.a. avverso la sentenza n. 2347/21, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 2174/17, emesso in favore dell'appellante, in qualità di cessionaria di un credito dell'ENI S.p.a. , rigettando la domanda di condanna del Comune di San Felice a Cancello al pagamento della somma di Euro 429.648,87, oltre interessi di mora e anatocistici, a titolo di corrispet- tivo per forniture di energia effettuate dalla cedente in favore del Comune; che avverso la predetta sentenza la BFF Bank S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi; che il Comune non ha svolto attività difensiva; che il 4 febbraio 2025 il Consigliere coordinatore ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., avendo ravvisato l'inammissibilità del ricorso; che, a seguito della comunicazione della proposta, effettuata il 4 febbraio 2025,la ricorrente, in data17 marzo 2025, ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.

Considerato che, con atto sottoscritto il 22 maggio 2025 e depositato in Cancelleria in pari data, il difensore della ricorrente, a tanto abilitato in virtù della procura speciale rilasciata per la proposizione dell'istanza di decisione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore alla fissazione della adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimato.

P.Q.M dichiara estin