Decreto — n. 14292/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14591/2024 R.G.,proposto da BFF BANK S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Del Bene, con do- micilio eletto in Roma, via Linneo, n. 8; –ricorrente – contro COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 5227/23 , depositata l'11 dicembre 2023. Ritenuto che, con sentenza dell'11 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame interposto dalla BFF Bank S.p.a. avverso la sentenza n. 2347/21, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 2174/17, emesso in favore dell'appellante, in qualità di cessionaria di un credito dell'ENI S.p.a. , rigettando la domanda di condanna del Comune di San Felice a Cancello al pagamento della somma di Euro 429.648,87, oltre interessi di mora e anatocistici, a titolo di corrispet- tivo per forniture di energia effettuate dalla cedente in favore del Comune; che avverso la predetta sentenza la BFF Bank S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi; che il Comune non ha svolto attività difensiva; che il 4 febbraio 2025 il Consigliere coordinatore ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., avendo ravvisato l'inammissibilità del ricorso; che, a seguito della comunicazione della proposta, effettuata il 4 febbraio 2025,la ricorrente, in data17 marzo 2025, ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. proc. civ; Decreto — n. 14292/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che, con atto sottoscritto il 22 maggio 2025 e depositato in Cancelleria in pari data, il difensore della ricorrente, a tanto abilitato in virtù della procura speciale rilasciata per la proposizione dell'istanza di decisione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore alla fissazione della adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimato.
Parole chiave
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14591/2024 R.G.,proposto da BFF BANK S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Del Bene, con do- micilio eletto in Roma, via Linneo, n. 8; –ricorrente – contro COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 5227/23 , depositata l'11 dicembre 2023. Ritenuto che, con sentenza dell'11 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame interposto dalla BFF Bank S.p.a. avverso la sentenza n. 2347/21, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 2174/17, emesso in favore dell'appellante, in qualità di cessionaria di un credito dell'ENI S.p.a. , rigettando la domanda di condanna del Comune di San Felice a Cancello al pagamento della somma di Euro 429.648,87, oltre interessi di mora e anatocistici, a titolo di corrispet- tivo per forniture di energia effettuate dalla cedente in favore del Comune; che avverso la predetta sentenza la BFF Bank S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi; che il Comune non ha svolto attività difensiva; che il 4 febbraio 2025 il Consigliere coordinatore ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., avendo ravvisato l'inammissibilità del ricorso; che, a seguito della comunicazione della proposta, effettuata il 4 febbraio 2025,la ricorrente, in data17 marzo 2025, ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
Considerato che, con atto sottoscritto il 22 maggio 2025 e depositato in Cancelleria in pari data, il difensore della ricorrente, a tanto abilitato in virtù della procura speciale rilasciata per la proposizione dell'istanza di decisione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore alla fissazione della adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimato.
P.Q.M dichiara estin