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Ordinanza — n. 14271/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge of appellate court's evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14271/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bank's appeal inadmissible, rejecting its claim that the lower court failed to examine discussed facts. The bank argued the appellate court erred by accepting a payment as liberatory without specific treasury mandates, while the hospital contended the judge properly exercised discretionary proof assessment. The court ruled that the alleged violation of evidence evaluation rules does not constitute a ground for cassation review under the relevant civil procedure articles.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: A cassation appeal challenging the appellate court's evaluation of evidence is inadmissible unless it demonstrates a violation of specific legal rules governing the allocation of the burden of proof.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidence evaluation burden of proof appellate review civil procedure code fatturazione ospedaliera fatture impagate azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, nn.
Art. 2697 c.c.
16016, cit.); la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art.
Art. 380-bis c.p.c.
─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c..
Art. 96 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 380- bis c.p
─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c..
art. 115 c.p
«d’altro canto: per dedurre avanti alla Corte di cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p
16016); la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 2697 c.c
16016, cit.); la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867
Cass. 9 giugno 2021, n. 16016
20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); la doglianza circa la violazione dell'art.
Cass. 31 agosto 2020, n. 18092
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass.
Cass. 17 giugno 2013, n. 15107
13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107); a norma dell’art.
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053
può denunciarsi solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr.: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054
8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass.
Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415
8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415) e il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma di tale norma (Cass.
Cass. 26 settembre 2018, n. 23153
27415) e il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma di tale norma (Cass. 26 settembre 2018, n. 23153;
Cass. 10 giugno 2016, n. 11892
Cass. 10 giugno 2016, n. 11892)».
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24861 R.G. anno 2022 proposto da: BFF Bank s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Del Bene; ricorrente contro Azienda Sociosanitaria Territoriale Nord Milano, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Morra e Gregorio Critelli, presso il quale è domiciliato; controricorrente avverso la sentenza n. 732/2022 emessa dalla Corte di appello di Milano il 3 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez.

I – RG 24861/2022 camera di consiglio 23.4.2025 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 24861/2022 Numero sezionale 1694/2025 Numero di raccolta generale 14271/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 1. ─ La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 marzo 2022, ha accolto parzialmente il gravame proposto dall’Azienda sociosanitaria territoriale Nord Milano e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’appellante al pagamento in favore di Banca Farmafactoring s.p.a., della somma di euro 122.237,41, oltre interessi.

Ha proposto ricorso per cassazione la banca, facendo valere un solo motivo di impugnazione; resiste con controricorso l’Azienda sociosanitaria territoriale Nord Milano 2. ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[L]a ricorrente ha opposto la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di esaminare fatti discussi tra le parte e atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia;

«il motivo è inammissibile; «la censura investe il passaggio della motivazione ove la Corte di appello ha dato conto del pagamento eseguito dall’Azienda sociosanitaria in favore della società Edison, risultante da una quietanza che, per essere anteriore al momento in cui fu notificata alla debitrice la cessione del credito in favore dell’odierna ricorrente, era da considerarsi liberatorio; «assume la banca istante che la deduzione avversaria che aveva determinato il parziale accoglimento dell’appello ‘si sarebbe potuta considerare fondata soltanto se supportata dall'esibizione non solo dei precisi mandati di pagamento, muniti di quietanza del soggetto esercente il servizio di tesoreria per l'Azienda, unico documento sulla scorta del quale è possibile stabilire l'an, il quantum, la data del presunto Sez.

I – RG 24861/2022 camera di consiglio 23.4.2025 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 24861/2022 Numero sezionale 1694/2025 Numero di raccolta generale 14271/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 pagamento ed il beneficiario dello stesso ma anche ― necessariamente ― dei bonifici o delle schermate di pagamento effettuate (cosa che non è accaduta, non avendosi prova dell’effettivo pagamento effettuato in favore di Edison)’; si osserva, però, in linea di principio, che la valutazione del materiale probatorio ― in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante ― costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (Cass. 21 dicembre 2012, n. 37382);

«d’altro canto: per dedurre avanti alla Corte di cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile in sede legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, Sez.

I – RG 24861/2022 camera di consiglio 23.4.2025 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 24861/2022 Numero sezionale 1694/2025 Numero di raccolta generale 14271/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass.

Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867, cit.; Cass.9 giugno 2021, n. 16016, cit.); la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092;

Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107); a norma dell’art. 360, n. 5 c.p.c. può denunciarsi solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr.: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415) e il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma di tale norma (Cass. 26 settembre 2018, n. 23153;

Cass. 10 giugno 2016, n. 11892)». 2. ― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che non sono stati del resto avversate dalla parte ricorrente, la quale non ha depositato memoria. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. 3. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Devono pronunciarsi le condanne di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

Sez. I – RG 24861/2022 camera di consiglio 23.4.2025 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 24861/2022 Numero sezionale 1694/2025 Numero di raccolta generale 14271/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricors