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Decreto — n. 14207/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 14207/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The parties argued regarding the procedural timeline, but the court found no merit in the appeal's continuation. Consequently, the judgment dismissed the appeal as a renunciation of the right to proceed, leaving no further ruling on merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed renounced and the proceedings extinguished if the applicant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction statutory time limit deemed renunciation civil procedure code recupero dei costi condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DI SASSARIn.316/2023 depositata il 21/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
DI SASSARIn.316/2023 depositata il 21/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6941/2024 R.G. proposto da: MANCA ROBERTO, DONEDDU FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 7, presso lo studio dell’avvocato SORGENTONE ANDREA (SRGNDR70A24C632F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PODDIGHE LUIGI (PDDLGU73A25I452S) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn.316/2023 depositata il 21/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6941/2024 Numero sezionale 385/2025 Numero di raccolta generale 14207/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 03/03/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 6941/2024 Numero sezionale 385/2025 Numero di raccolta generale 14207/2025 Data pubblicazione 28/05/2025