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Decreto — n. 14206/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within the statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 14206/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The parties involved were the Tropeano brothers and Banca Monte dei Paschi di Siena, with the lower court having previously issued a judgment on September 1, 2023. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory time limit waiver of appeal litigation costs allocation mancato anticipo delle spese compensazione dei crediti pagamento di interessi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE COORDINATORE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6545/2024 R.G. proposto da: TROPEANO ANTONINO, TROPEANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in PALMI VIA POETA, 93, presso lo studio dell’avvocato ALVARO CARMELITA (LVRCML71D42H224R) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro TROPEANO GIUSEPPE, TROPEANO ANTONINO, elettivamente domiciliati in PALMI VIA POETA, 93, presso lo studio dell’avvocato ALVARO CARMELITA (LVRCML71D42H224R) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MPS SPA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A -intimato- sul controricorso incidentale proposto da Numero registro generale 6545/2024 Numero sezionale 384/2025 Numero di raccolta generale 14206/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato MARRAFFA ROBERTO (MRRRRT51S14H501N) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro TROPEANO GIUSEPPE, TROPEANO ANTONINO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.647/2023 depositata il 01/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per Numero registro generale 6545/2024 Numero sezionale 384/2025 Numero di raccolta generale 14206/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16/04/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 6545/2024 Numero sezionale 384/2025 Numero di raccolta generale 14206/2025 Data pubblicazione 28/05/2025