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Decreto — n. 14202/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day deadline for requesting a decision on the proposal for settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 14202/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The court noted that the proposal was communicated to the parties, yet the appellant remained silent for the required duration. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a proposal for settlement within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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proposed settlement statutory deadline extinction of proceedings renunciation of appeal litigation costs Code of Civil Procedure silence as waiver spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Numero registro generale 16370/2024 Numero sezionale 382/2025 Numero di raccolta generale 14202/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.798/2024 depositata il 02/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE COORDINATORE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16370/2024 R.G. proposto da: SOCIETÀ AGRICOLA FATTORIA DUE PALME SRL, ARMELLONI ANNA MARIA, GUERRESCHI FRANCESCO MARIA, elettivamente domiciliati in GROSSETO CORSO CARDUCCI 26 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COSCARELLI ANDREA (CSCNDR78E04E202S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Numero registro generale 16370/2024 Numero sezionale 382/2025 Numero di raccolta generale 14202/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.798/2024 depositata il 02/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16/04/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 16370/2024 Numero sezionale 382/2025 Numero di raccolta generale 14202/2025 Data pubblicazione 28/05/2025