Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; court orders appellant to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the opposing party did not accept the withdrawal, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the litigation costs even if the opposing party does not accept the withdrawal.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE COORDINATORE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18276/2024 R.G. proposto da: GIANNECCHINI SANTE FRANCO, elettivamente domiciliato in VIAREGGIO CORSO GARIBALDI 152 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MORINI GIAMPAOLO (MRNGPL73R03E625O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO, presso lo studio dell’avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1165/2024 depositata il 27/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 18276/2024 Numero sezionale 381/2025 Numero di raccolta generale 14201/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 letta l’accettazione della proposta di definizione con contestuale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, deve provvedersi sulle spese da liquidarsi come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/04/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 18276/2024 Numero sezionale 381/2025 Numero di raccolta generale 14201/2025 Data pubblicazione 28/05/2025