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Ordinanza — n. 14101/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal to add third party in civil remand case following criminal prescription ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14101/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Naples Court of Appeal's judgment regarding a civil remand following a criminal prescription ruling. The appellants argued that the lower court improperly rejected their request to call a third party into the proceedings. The court held that the civil remand constitutes a new, autonomous phase governed by civil procedural rules, allowing the modification of the claim to include the third party.

Regesto Legislator

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Art. 622 cod. proc. pen.; Art. 183 cod. proc. civ.: The civil remand following a criminal judgment is a new autonomous phase where the civil judge must apply civil procedural rules, permitting the addition of third parties to the litigation.

Parole chiave

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civil remand procedure criminal prescription ruling addition of third party new autonomous phase civil procedural rules garanzia per i difetti della cosa restituzioni alla produzione affinità dei prodotti

Disposizioni normative citate

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Art. 622 cod. proc. pen.
Questa Corte ha, più volte, enunciato il principio secondo cui il giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. costituisce fase del tutto nuova e autonoma (Cass., n.
Art. 2697 cod. civ.
regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 cod. civ., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante(Cass., n.
Art. 183 cod. proc. civ.
P er effetto della translatio iudicii e della applicazione delle regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, è possibile modificare la domanda , sia pure con il limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 cod. proc. civ. (Cass., n.
Art. 331 cod. civ.
Per l’effetto, ove la causa fosse stata proposta in primo grado anche con il terzo chiamato in garanzia propria, il nesso che sarebbe instaurato tra le due domande avrebbe giustificato, in linea di principio, la conservazione in appello del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 cod.
artt. 622 cod. proc. pen
Nel dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione, questa Corte ha rinviato la causa al giudice civile per il risarcimento del danno a termini degli artt. 622 cod. proc. pen.
art. 472 cod. pen
La sentenza impugnata h a, poi , accertato la responsabilità penale dei convenuti per la violazione dell’art. 472 cod. pen.
art. 517 c.p
84432 (RM20010000255 profumi Dovina), nonché per la violazione del precetto penale dell’art. 517 c.p.
art. 517 cod. pen
Osserva parte ricorrente che la sentenza – nella parte in cui ha ritenuto integrato il tentativo di delitto di cui all’art. 517 cod. pen.
art. 2700 cod. civ
civ., nullità della sentenza quale effetto della violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ.
art. 2043 cod. civ
in relazione alla declaratoria di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., nella parte in cui è stata ritenuta integrata la violazione del tentato delitto di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 16169/2022
costituisce fase del tutto nuova e autonoma (Cass., n. 16169/2022); nel qual caso la Corte di appello alla quale sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le n.
Cass., n. 1754/2022
civ., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante(Cass., n. 1754/2022).
Cass., n. 7474/2022
(Cass., n. 7474/2022), formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale (Cass., n.
Cass., n. 517/2020
7474/2022), formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale (Cass., n. 517/2020) e devono seguirsi le regole processuali e probatorie proprie del processo civile (Cass., n.
Cass., n. 16916/2019
517/2020) e devono seguirsi le regole processuali e probatorie proprie del processo civile (Cass., n. 16916/2019 , citata dal ricorrente; Cass., n.
Cass., n. 25917/2019
16916/2019 , citata dal ricorrente; Cass., n. 25917/2019; Cass., n.
Cass., n. 8997/2022
25917/2019; Cass., n. 8997/2022; Cass., n.
Cass., n. 23739/2023
8997/2022; Cass., n. 23739/2023; Cass., n.
Cass., n. 27558/2024
23739/2023; Cass., n. 27558/2024).
Cass., n. 17457/2007
Cass., n. 17688/2009
Cass., n. 23904/2022
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21761/2023 R.G. proposto da MANZO AMEDEO, MANZO RAFFAELLA, RICAMBI MANZO DI MANZO RAFFAELLA C, elettivamente domiciliati in AFRAGOLA VIA G. ROSSINI 33, presso lo studio dell’avvocato TIGNOLA GIUSEPPINA (TGNGPP73P60A064G) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro VORWERK ITALIA S.A.S. DI VORWERK MANAGEMENT SRL, VORWERK ELEKTROWERKE GMBH CO KG, VORWERK CO. INTERHOLDING GMBH, VORWERK INTERNATIONAL AG, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DI PIETRA, 26, presso lo studio dell’avvocato ILARDI PIETRO (LRDPTR75S18H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTEFUSCO MICHELANGELO (MNTMHL65H26L736D), GALLI CESARE (GLLCSR62D08B157X), BOGNI MARIANGELA (BGNMNG71H49B157R) n. 21761/2023 R.G. -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3589/2023 depositata il 25/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. Questa Corte, Quinta Sezione Penale (n. 29965/2020) , si è pronunciata sui ricorsi per cassazione proposti da MANZO RAFFAELLA e MANZO AMEDEO avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva riformato il trattamento sanzionatorio a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli di condanna dei predetti per i reati p. e p. dagli artt. 473 e 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci e contraffazione di modelli), applicando la prescrizione.

La condanna penale era intervenuta per avere fatto uso i predetti – rispettivamente quale amministratrice e quale socio di RICAMBI MANZO S.a.s. - di brevetti, disegni e modelli registrati dasocietà del Gruppo Vorwerk, relativi a ricambi e materiali di consumo per aspirapolvere "Folletto", mettendo in vendita i prodotti in modo da indurre in errore gli acquirenti sulla loro origine e provenienza. Nel dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione, questa Corte ha rinviato la causa al giudice civile per il risarcimento del danno a termini degli artt. 622 cod. proc. pen. e 392 cod. proc. civ.per le violazioni in tema di marchi di disegni e modelli.

2. La Corte di Appello di Napoli, su ricorso in riassunzione proposto da Vorwerk Italia S.a.s . di Vorwerk Management S. r.l ., Vorwerk Elektrowerke GmbH Co. KG, Vorwerk Co. Interholding GmbH e Vorwerk International AG, già parti civili nel predetto giudizio penale, ha emesso pronuncia di condanna generica , qui impugnata, con liquidazione ad operarsi in separato giudizio. In via preliminare, il giudice del rinvio ha rigettato l’istanza di chiamata in n. 21761/2023 R.G. causa del terzo (Candy Hoover), essendo il giudizio di rinvio a struttura chiusa.

3. La Corte di Appello, su domanda, ha limitato l’esame al la violazione della privativa in relazione alla registrazione di modello ornamentale relativa a « RM20010000255 profumi Dovina blocchetto sagomato di materiale profumato», neutralizzatore di odori (modello per Vorwerk n . 84432 ) , che costituisce parte consumabile dell’aspirapolvere Folletto , rinvenut o (come emerge dalla sentenza impugnata) nei locali e nei deposito della società Ricambi Manzo S.a.s. in base a quanto risultante dal verbale di sequestro della GdF in data 23 gennaio 2012.

4. La Corte di Appello ha ritenuto che il prodotto costituisc a componente di prodotto complesso, dotato – oltre che di individualità e di novità - di visibilità da parte del consumatore finale durante la normale utilizzazione, intendendosi per tale anche quella che incorre durante le operazioni di manutenzione e di sostituzione, da parte del consumatore, del prodotto consumabile posto al suo interno , ritenendosi la manutenzione quale atto ragionevolmente compiuto durante l’uso. Ha, pertanto, ritenuto integrata la violazione del diritto di privativa dei modelli ornamentali di cui agli artt. 31, 41 d. lgs. n. 30/2005 (CPI), ritenendo insussistente la causa di giustificazione di cui all’art. 241 CPI.

5. La sentenza impugnata h a, poi , accertato la responsabilità penale dei convenuti per la violazione dell’art. 472 cod. pen. «con riguardo al modello o disegno ornamentale rappresentato da blocchetto sagomato di materiale profumato per Vorwerk N. 84432 (RM20010000255 profumi Dovina), nonché per la violazione del precetto penale dell’art. 517 c.p. nella forma tentata con riguardo ai marchi internazionali n. 973 306, n. 204 730, n. 392 735, n. 889 n. 21761/2023 R.G. 784, ed a quelli nazionali n. 00723914, 0001037932, n. 001010520 e successive rinnovazioni».

6. Propongono ricorso per cassazione i convenuti in riassunzione, affidato a quattro motivi; cui resistono con controricorso gli attori in riassunzione, i quali depositano memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Direttiva 98/71/CE nonché degli artt. 31, 35 e 241 CPI, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto visibili i blocchetti profumati durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale.

Osserva parte ricorrente che l’operazione di sostituzione di parte consumabile non è equiparabile a manutenzione del prodotto complesso, come peraltro avrebbe già ritenuto il giudice remittente (Cass. Pen., n. 29965/2020) . Si deduce, pertanto, che non sarebbe meritevole di tutela della privativa il prodotto consumabile, destinato a periodica sostituzione, inserito in un prodotto complesso , in quanto non visibile durante l’utilizzo, né tale da alterare identificazione e funzionalità del prodotto.Si c ensura , infine, il richiamo operato alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-472/21 in quanto non pertinente.

2. C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente o difetto assoluto di motivazione. Osserva parte ricorrente che la sentenza – nella parte in cui ha ritenuto integrato il tentativo di delitto di cui all’art. 517 cod. pen. per il fatto che il pubblico potrebbe essere tratto in inganno dalla mera esposizionenel punto vendita, dietro il bancone del rivenditore, dei pezzi di ricambio adattabili presentati in scatole dal colore caratteristico del marchio Vorwerk, si fonderebbe su informazioni n. 21761/2023 R.G. probatorie estranee nel processo, posto che nel verbale di sequestro della GdF del 23 gennaio 2012, gli articoli oggetto di sequestro si trovavano in deposito e non presso il punto vendita, non esposti al pubblicoe, in ogni caso, fuori dalla disponibilità della clientela.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., nullità della sentenza quale effetto della violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ. in relazione alla declaratoria di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., nella parte in cui è stata ritenuta integrata la violazione del tentato delitto di cui all’art. 517 cod. pen.Osserva parte ricorrente che il verbale di sequestro della GdF del 23 gennaio 2012 fa piena prova dei fatti ivi rappresentati , che escludono la esposizione al pubblico di prodotti contraffatti.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza in dipendenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 106 e 269 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso l’autorizzazione della chiamata in causa del terzo, azienda produttrice dei componenti consumabili oggetto di sequestro. Osserva parte ricorrente che la rimessione al giudizio di rinvio ai soli effetti civili deve tenere conto della autonomia del giudizio civile rispetto al giudizio penale, nonché trattandosi di garanzia propria.

5. Il quarto motivo , il quale va esaminato preliminarmente rispetto ai precedenti motivi in quanto attinente a questione processuale, è fondato. Questa Corte ha, più volte, enunciato il principio secondo cui il giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. costituisce fase del tutto nuova e autonoma (Cass., n. 16169/2022); nel qual caso la Corte di appello alla quale sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le n. 21761/2023 R.G. regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 cod. civ., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante(Cass., n. 1754/2022).

6. P er effetto della translatio iudicii e della applicazione delle regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, è possibile modificare la domanda , sia pure con il limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 cod. proc. civ. (Cass., n. 7474/2022), formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale (Cass., n. 517/2020) e devono seguirsi le regole processuali e probatorie proprie del processo civile (Cass., n. 16916/2019 , citata dal ricorrente; Cass., n. 25917/2019; Cass., n. 8997/2022; Cass., n. 23739/2023; Cass., n. 27558/2024).

7. D eve, pertanto, ritenersi superato il precedente orientamento(cui fa riferimento il controricorrente) , secondo cui i l giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ.(Cass., n. 17457 /2007).

8. Conseguentemente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare la disciplina della chiamata in causa nel giudizio civile di primo grado; al riguardo deve tenersi conto che la chiamata in causa prospettata attiene alla garanzia propria, in quanto domanda di manleva avente ad oggetto la fornitura dei prodotti consumabili per cui è causa venduti dai ricorrenti, ove – pertanto – viene prospettato un unico fatto generatore della responsabilità a fondamento dell'azione principale e di quella di manleva (Cass., n. 17688/2009). n. 21761/2023 R.G.

9. Per l’effetto, ove la causa fosse stata proposta in primo grado anche con il terzo chiamato in garanzia propria, il nesso che sarebbe instaurato tra le due domande avrebbe giustificato, in linea di principio, la conservazione in appello del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. (Cass., n. 23904/2022). 10.Trattandosi di causa in unico grado di merito, il quarto motivo va accolto con assorbimento i precedenti motivi , la sentenza impugnata va cassata con rinvio al fine di consentire l’incardinazione del contraddittorio con il terzo chiamato e per nuovo esame delle domande nel contraddittorio delle parti . Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il quarto motivo , dichiara assorbiti i precedenti motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per