Cassation court quashes appeal judgment for failure to explain reasoning on evidence and damages in unfair competition case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's judgment, which had dismissed the unfair competition claim against the defendants. The appellants argued the lower court failed to explain its reasoning regarding the burden of proof and the liquidation of damages. The court ruled the appeal judgment was null because it omitted a concise exposition of the factual and legal grounds for its decision, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A judgment is null if it fails to concisely expose the factual and legal reasons for the decision, preventing verification of the judge's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30263/2022 R.G. proposto da NIG SRL, I.A.T. ISTITUTO ANALITICO TUSCANESE S.r.l., elettivamente domiciliati in ROMA V. CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato PALANZONA FRANCESCA (PLNFNC67P42H501L) rappresentatie difesi dall'avvocato CANTONI GIOVANNA (CNTGNN60C68H501G) -ricorrenti principali - contro GIANASI MARCO, elettivamente domiciliato in CONCORDIA SULLA SECCHIA VIA TERZI 8-A, presso lo studio dell’avvocato PIGNATTI SILVIA (PGNSLV66E57F240J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LIBERATI RICCARDO, CARLETTI GIOVANNI, CELESTE ALESSIO, GIANASI IVAN n. 30263/2022R.G. -intimati- sul controricorso incidentale proposto da:
C.S.T. CENTRO SERVIZI TECNOLOGICI S.R.L., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CARDONI CESARE (CRDCSR69R23M082X) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CONTICELLI GUIDO (CNTGDU61B04M082M), MARZETTI VANESSA (MRZVSS79E64F499V) -ricorrente incidentale- LIBERATI RICCARDO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato CARDONI CESARE (CRDCSR69R23M082X) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CONTICELLI GUIDO (CNTGDU61B04M082M), MARZETTI VANESSA (MRZVSS79E64F499V) -ricorrente incidentale- contro I.A.T.
ISTITUTO ANALITICO TUSCANESE S.R.L., NIG S.R.L. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7729/2022 depositata il 30/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. NIG S.r.l. e I.A.T. ISTITUTO ANALITICO TUSCANESE S.r.l. hanno convenuto in giudizio LIBERATI RICCARDO, CARLETTI GIOVANNI, CELESTE ALESSIO, GIANASI MARCO e GIANASI IVAN , nonché C.S.T. CENTRO SERVIZI TECNOLOGICI S.r.l., per sentirli condannare, in solido tra loro, ai danni per atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 cod. civ., ovvero a termini dell’art. 2043 cod. civ., subiti da NIG S.r.l. in relazione all’attività di certificazione CE di giocattoli e da IAT S.r.l. quanto all’attività di certificazione HACCP nel settore della sicurezza agroalimentare. n. 30263/2022R.G.
2. Le società attrici hanno dedotto che i convenuti (i primi tre già dipendenti distaccati presso l’attrice NIG S.r.l.) hanno posto in essere, servendosi anche della neocostituita C.S.T. S.r.l.,atti diretti a disarticolare l’organizzazione aziendale delle società attrici, al fine di appropriarsi dell’avviamento, anche per mezzo di storno di dipendenti specializzati.
3. Il Tribunale di Viterbo ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il compimento di atti di concorrenza sleale idonei a danneggiare le società attrici.
4. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale degli attori e ha accolto l’appello incidentale dei convenuti in punto spese. Ha ritenuto il giudice di appellodi decidere la causa sulla ragione più liquida, ritenendo non provato il danno secondo i principi che regolano il risarcimento del fatto illecito e ritenendo che il danno non potesse essere liquidato in via equitativa.
5. Propongono ricorso per cassazione gli appellanti principali, affidati a tre motivi; cui resistono con controricorso gli appellati Gianasi Marco, C.S.T. S.r.l. e Liberati Riccardo, questi ultimi proponendo ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.Tutte le parti costituite hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’appello per mancanza di prova.
Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata, dopo avere illustrato i principi di diritto richiamandosi a precedenti di legittimità, ha reso una motivazione che non consente di ricostruire l’iter logico seguito per giungere alla decisione. In particolare, deduce parte ricorrente che le due società attrici avevano chiesto n. 30263/2022R.G. separatamente il danno da perdita del fatturato nel settore della certificazione CE dei giocattoli (Nir) e da perdita nel settore della certificazione HACCP (IAT), allegando i libri IVA dei periodi di imposta 2008-2010, i relativi bilanci, l’indicazione dell’utile conseguito dai convenuti, il prezzo per l’acquisto del ramo di azienda di IAT da parte di NIG ai fini della perdita da avviamento, il costo per investimenti.
Osserva parte ricorrente come la sentenza impugnata non dia contezza del materiale probatorio esaminato.
2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello non ha ammesso le prove testimoniali, già rigettate dal giudice di primo grado.
3. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 1 e 2 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nella parte in cui la sentenza impugnata ha liquidato le spese di entrambi i gradi di giudizio applicando gli aumenti per ciascuna parte , ma senza considerare che tre degli appellati erano assistiti da unico difensore.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 4, commi 1 e 4 d.m. n. 55/2014, nella parte in cui la Corte di Appello di Roma ha liquidato le spese in favore dei ricorrenti incidentali applicando un coefficiente di riduzione in ragione dell’uniformità dell’attività difensivasvolta.
5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi del medesimo ricorso e del ricorso incidentale, essendo la sentenza impugnata al di sotto del n. 30263/2022R.G. minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), in quanto non consente la ricostruzione dell’ iter logico seguito ai fini della decisione. Al riguardo vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del motivo articolate dai controricorrenti, essendo il motivo sufficientemente specifico ed estraneo a rivalutazione di accertamento in fatto, posto che – come parte ricorrente deduce correttamente in memoria – l’eventuale erronea indicazione di una norma non incide sull’ammissibilità del motivo ove le ragioni di doglianza emergono dal contenuto testuale del ricorso.
6. Il giudice di appello, rigettando l’appello per mancata prova del danno subito dagli attori (quale questione più liquida), espone alcuni precedenti di legittimità in punto di onere della prova, anche in tema di concorrenza sleale, per poi affermare « Nella specie manca del tutto da parte delle appellanti principali l’individuazione della prova del danno nella sua concreta esistenza, sicché non può procedersi alla liquidazione di esso neppure in via equitativa».
7. Il giudice di appello omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo non consentendo di verificare se e in che termini abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., n. 8595/2025; Cass., n. 7969/2025; Cass., n. 19045/2023; Cass., n. 9147/2023; Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).
8. La motivazione, pur esistente, è apparente. La sentenza è, pertanto, nulla e va cassata con rinvio per nuovo esame , dichiarandosi assorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso principale, nonché del ricorso incidentale. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità. n. 30263/2022R.G. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in d