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Ordinanza — n. 14093/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal; no costs imposed on appellant upon respondent's consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14093/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the appellant's formal withdrawal. Although the lower court had ruled in favor of the trademark holder regarding the removal of the logo from a video jacket, the appellant voluntarily abandoned the case. Consequently, the court ordered no procedural costs and exempted the appellant from the standard unified contribution fee because the withdrawal was accompanied by the respondents' consent.

Regesto Legislator

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Art. 391, ultimo comma, c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: Upon withdrawal of an appeal with the consent of the opposing party, the judgment is extinguished without the imposition of procedural costs or the unified contribution fee.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings procedural costs unified contribution fee consent of respondent trademark infringement ambush marketing calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 391, ultimo comma, c.p.c.
CONSIDERATO CHE: - deve provvedersi in conformità con la richiesta delle parti , avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa adesione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult.
Art. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025
Cass. 12 novembre 2025, n. 23175
5 dicembre 2023, n.34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175) ; P.Q.M La Corte
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15915/2024R.G. proposto da K-Way s.p.a., in persona de l legal e rappresentant e pro tempore , rappresentatae difesa d a ll’ avv. Domenico Sindico -ricorrente - contro Sony Music Entertainment e FIFA -Fédération International de Football Association, in persona dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore , rappresentatee difese da ll’ avv. Lorenzo Attolico -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 422 /20 2 4 , depositata l’8 maggio 2024. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Postiglione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 maggio 202 5 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto:marchio - smarchiatura RILEVATO CHE: -la K - Way s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata l’8 maggio 202 4 , che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto le domande avanzate dalla conferitaria BasicNet s.p.a. nei confronti della Sony Music Entertainment e della FIFA -Fédération International de Football Association di accertamentodella contraffazione del marchio «K-Way» o, comunque, della concorrenza sleale o dell’illecito extracontrattuale, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni ed emissione dei conseguenti provvedimenti; -nella sentenza impugnata si dà atto che a fondamento delle domande spiegate in primo grado l’attrice aveva allegato chenel periodo dal 14 giugno al 15 luglio 2018, in concomitanza con il Campionato Mondiale di Calcio, organizzato dalla FIFA, nel video ufficiale realizzato dalla Sony della canzone scelta come colonna sonora della competizione, intitolata «LIVE IT UP»(FIFA World Cup 2018), il cantante Nicky Jam, protagonista del video, indossava un giubbotto dal quale risultava essere stato prima oscurato e poi eliminato il marchio «K-Way» di titolarità dell’attrice medesima; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure , accertato l’intervenuto oscuramente del logo presente sul giubbotto indossato dal cantante in fase di post-produzione del video , aveva accolto l e domande attore e e condannato le convenute al pagamento della somma di euro 346.993,50, ritenendo chel’utilizzazione del giubbotto, oscurato del logo, costituiva una lesione del marchio, in particolare della sua reputazione e del suo prestigio, e integrava anche gli estremi dell’atto di concorrenza sleale per comportamento non conforma alla correttezza professionale; -ha aggiunto che il Tribunale aveva escluso l’ esaurimento del marchio rilevando che il giubbotto, pur appartenendo al cantante, non era stato utilizzato a scopo di mero godimento o nell’ambito della fisiologica immissione nel circuito economico, e negato che l’attrice avesse posto in essere una pratica di ambush marketing; - ha, quindi, accolto il gravame evidenziando che non era dedott a la violazione del diritto di utilizzo esclusivo del marchio registrato, quanto la violazione del diritto a che il giubbotto «K-Way» fosse riconosciuto come proveniente dall’impresa produttrice; - sotto tale profilo, ha osservato che la « smarchia tura» del giubbotto K-Way non aveva determinato né lo svilimento del marchio «K-Way» e del suo valore identificativo, né la diminuzione del valore economico del marchio e/o il danneggiamento diretto o indiretto dell’impresa titolare; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resistono con unico controricorso la Sony Music Entertainment e FIFA -Fédération International de Football Association; -con nota del 7 maggio 2025 la ricorrente deposita rinuncia al ricorso, chiedendo che venga dichiarata l’estinzione delgiudizio; - con nota del successivo 8 maggio le ricorrenti depositano dichiarazione di ade sione alla rinuncia e conseguente richiesta di declaratoria dell’estinzione del giudizio;

CONSIDERATO CHE: - deve provvedersi in conformità con la richiesta delle parti , avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa adesione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione alla rinuncia espressa dalle controricorrenti; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilitào improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi,quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione ( cfr.

Cass. 5 dicembre 2023, n.34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175) ; P.Q.M La Corte