Cassation court dismisses appeal on bank account interest claims, rejecting late nullity arguments and burden of proof issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Bruno Bello's appeal against the First Instance Court of Chieti regarding alleged illegal interest charges by Unicredit. Bello argued for the nullity of contract clauses and the application of the proximity of evidence principle, while the bank contended that the nullity issue was not raised in time and the burden of proof remained with the client. The court dismissed the appeal, ruling that the nullity claim was procedurally inadmissible due to late filing and that the client must prove the lack of a valid cause for payments without shifting the burden to the bank.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 119 comma 4 t.u.b.; Art. 210 c.p.c.; The court rejects late arguments for nullity of contract clauses and holds that the burden of proof regarding the cause of payments in banking disputes remains with the client, excluding the principle of proximity of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23642 R.G.anno 2022 proposto da: Bello Bruno, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Lacioppa; ricorrente contro Unicredit s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocatoAndrea Fioretti; controricorrente avverso la sentenza avverso n. 897/2022 emessa dalla Cortedi appello di L’Aquila il 22giugno 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ LaCorte di appello di L’Aquila ha respinto, in data 22 giugno 2022, l’impugnazione proposta da Bruno Bello avverso la sentenza di Sez.
I–RG 23642/2022 camera di consiglio17.4.2025 primo grado del Tribunale di Chieti: le due pronunce di merito sono state rese nel corso di una controversia vertente sugli asseriti illegittimi addebiti di interessi e commissioni operati da Unicredit s.p.a. con riferimento a un rapporto di conto correnteintrattenuto dalla banca col predetto appellante. Per quanto qui rileva, con la decisione impugnata la Corte distrettuale ha disatteso la domanda attrice relativa agli interessi ultralegali e a alle spese «per omessa dimostrazione dell'asserito difetto di valida pattuizione(e quindi di nullità) delle relative clausole» 2.
― Bello ha proposto un ricorso per cassazione basato su di un motivo. Resiste con controricorso Unicredit. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigettodel ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[I]l ricorso appare infondato; «il ricorrente deduce che la questione relativa all’inesistenza del contratto scritto venne proposta nella comparsa conclusionale di primo grado: non si vede, però, per quale motivo il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi avrebbero dovuto dichiarare d’ufficio la nullità a fronte di tale semplice deduzione, posto che il presupposto per la declaratoria d’ufficio della nullità è che essa emerga dagli atti: il rilievo officioso si sarebbe giustificato se la circostanza fosse stata tempestivamente allegata dall’attore e non contestata dal convenuto;
è escluso, invece, che possa valorizzarsi, ai fini indicati, l’asserita mancata contestazione a un’allegazione tardiva, contenuta in un atto (lo scritto conclusionale) che ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate; tantomeno può attribuirsi rilievo alla condotta di non contestazione Sez. I–RG 23642/2022 camera di consiglio17.4.2025 tenuta dalla banca in appello, posto che l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente thema decidendum ethema probandum, sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello (Cass. 4 novembre 2015, n. 22461);
«il ricorrente assume, poi, che la scheda contrattuale venne richiesta con ricorso per ingiunzione prima dell’introduzione del giudizio, unitamente ad altra documentazione inerente al rapporto bancario e che nella circostanza la controparte mancò di provvedere alla consegna del detto scritto; «la deduzione è priva però di concludenza: il ricorrente, non spiega, infatti, quali conseguenze discenderebbero da quanto da lui allegato; «è appena il caso di aggiungere che l’inottemperanza della banca alla richiesta di documentazione da parte del cliente potrebbe assumere astrattamente rilievo ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di esibizione che fosse proposta nel corso del giudizio,posto che il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, t.u.b. la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta ― non necessariamente stragiudiziale ― e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbiaproceduto alla relativa consegna (Cass. 1 agosto 2022, n. 2386;
Cass. 13 settembre 2021, n. 24641): tuttavia, chi impugna non fa questione del mancato accoglimento di una istanza nel senso indicato; «è possibile inoltre evidenziare ― per quanto il rilievo sia superfluo, stante la non decisività della censura basata sugli esiti del Sez. I–RG 23642/2022 camera di consiglio17.4.2025 procedimento monitorio ― che, in ogni caso, secondo la Corte di appello, i documenti contrattuali dovevano ritenersi consegnati in esecuzione del provvedimento ingiuntivo: ed è, questo, un accertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità;
«non coglie nel segno, da ultimo, quanto affermato in ricorso con riguardo al tema della vicinanza della prova: secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009; di recente:
Cass. 3 luglio 2024, n. 18227; Cass. 29 febbraio 2024, n. 5369)» 2. ― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni. Il ricorso è dunque respinto. 3. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 6.000,00 in favore della controricorrente; condanna ilricorrente al pagamento della somma di Sez.
I–RG 23642/2022 camera di consiglio17.4.2025 euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa