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Ordinanza — n. 14009/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows investor's appeal against financial promoter, ruling anomalous cash delivery does not break causation chain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14009/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Sanpaolo Invest Sim's cassation appeal against the Florence Court of Appeal's dismissal of their appeal. The lower court had rejected the investor's claim for damages based on a financial promoter's negligence, citing the investor's anomalous delivery of cash to the promoter as breaking the causal link. The Supreme Court reversed this, holding that such anomalies do not automatically exclude the promoter's liability unless they stem from fraud or force majeure, thus remanding the case for a new assessment.

Regesto Legislator

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Art. 31, comma 2-bis, t.u.f.; Cass. 29 aprile 2025, n. 11240; Cass. 1° marzo 2016, n. 4037: Anomalous conduct by an investor, such as delivering cash to a financial promoter, does not automatically break the causal link to the promoter's liability unless it constitutes fraud or force majeure.

Parole chiave

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financial promoter liability causal link exclusion cash delivery anomaly financial negligence t.u.f. Art. 31 force majeure defense investor conduct irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 31, comma 2-bis, t.u.f.
art. 1227 cod. civ
27925); - tale contegno anomalo dell’investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l’illecito dell’agente, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod.
art. 2 Cost
28952; Cass. 28 luglio 2021, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1° marzo 2016, n. 4037
Cass. 1° marzo 2016, n. 4037; Cass.
Cass. 24 marzo 2011, n. 6829
4037; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829; Cass.
Cass. 25 gennaio 2011, n. 1741
Cass. 29 aprile 2025, n. 11240
Cass. 29 aprile 2025, n. 11240;
Cass. 16 novembre 2023, n. 31894
Cass. 17 novembre 2021, n. 34886
2 Cost.(su cui Cass. 17 novembre 2021, n. 34886 ; Cass.
Cass. 3 aprile 2019, n. 9315
Cass. 1° febbraio 2018, n. 2480
Cass. 1° febbraio 2018, n. 2480), nonché alla idoneità della stessa a determinare una corretta allocazione dei rischi connessi a condotte illecite (su cui Cass.
Cass. 26 maggio 2014, n. 11698
2480), nonché alla idoneità della stessa a determinare una corretta allocazione dei rischi connessi a condotte illecite (su cui Cass. 26 maggio 2014, n. 11698); -deve, inoltre, osservarsi, sempre in sintonia con Cass.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15651/2021R.G. proposto da Sanpaolo Invest Sim s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d all’ avv. Gianfranco Garone -ricorrente - contro Franchi Daniele, rappresentatoe difeso da ll’ avv. Luca Berbeglia -controricorrente - Raspanti Roberto -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2263 /20 20, depositata l’11 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 aprile 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: -la Sanpaolo Invest Sim s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso Oggetto:intermediazione finanziaria -fatto del promotore la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata l’11 dicembre 2020, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza che l’aveva condannata, in solido con Roberto Raspanti, al pagamento in favore di Daniele Franchi della somma di euro 511.818,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di diligenza professionale connessi all’attività di promotore finanziario svolta dal predetto Raspanti; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che a fondamento del proprio atto introduttivo l’attore aveva allegato che: per il tramite di Roberto Raspanti, promotore finanziario incaricato dalla società convenuta, aveva sottoscritto due contratti di gestione patrimoniale con la Sanpaolo IMI Asset Management e di acquisto di due prodotti finanziari; aveva costantemente ricevuto dal promotore finanziario il rendiconto dei versamenti effettuati con l’indicazione dei rendimenti medio tempore realizzati ; avendo successivamente riscontrato la irreperibilità di quest’ultimo aveva appreso che, a suo nome, risultavano esistenti investimenti per appena euro 11.500,00 e che le rendicontazioni a lui consegnate dal promotore finanziarioerano false; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell’investitore, al pari della domanda di manleva avanzata dalla società convenuta nei confronti del promotore finanziario; -ha, quindi, disatteso il gravame della società evidenziando, tra l’altro, che risultavano dimostrati i fatti allegati relativi alla condotta del promotore finanziario, che la stessa si era svolta nell'ambito e nelle finalità dell'attività dell'intermediario preponente, che l’investitore aveva consegnato il proprio denaro, oggetto dell'illecita appropriazione da parte del promotore, per l'effettuazione di operazioni finanziarie che ragionevolmente rientravano nel campo della attività oggetto dell'incarico a questi conferito dall'intermediario e che per contro non risultava invece dimostrat o che l’investitore aveva posto in essere condotte di collusione o quantomeno a tal punto anomale da potersi desumere una sua consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore; -il ricorso è affidato a quattro motivi ; -resiste con controricorso la Sanpaolo Invest Sim s.p.a. ; -Roberto Raspanti non spiega, invece, alcuna difesa; -le parti costituite deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o apparente, nella parte in cui ha attribuito rilievo ad alcuni articoli di stampa locale relativi ad appropriazione indebite del promotore in danno di altri risparmiatori; -il motivo è inammissibile; - la censura non si confronta con la sentenza impugnata la quale ha dato atto che «risulta del tutto evidente che la sentenza [di primo grado], pur dando atto della risonanza locale della vicenda, non ha in alcun modo fondato la decisione su fatti estranei al giudizio, come risulta dalla sintesi del suo iter argomentativo di cui al precedente capo secondo»; -né elementi relativi a tali articoli risultano essere stati valorizzati dalla Corte di appello al fine di fondare la ritenuta responsabilità del promotore e della società preponente; -con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o apparente, in relazione alla ritenuta mancata contestazione della società alla allegazione riguardante i versamenti in denaro che l’investitore avrebbe effettuato al promotore e i contratti asseritamente sottoscritti, nonché alla «erronea efficacia attribuita alla contumacia e alla mancata risposta all’interpello del promotore Raspanti»; -il motivo è inammissibile; - anche in tal caso la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha rilevatoche, indipendentemente dai riferiment i alla presunta non contestazione della convenuta di alcuni elementi della vicenda, il Tribunale aveva espressamente e condivisibilmente fondato la decisione sull'esistenzadi una serie di prove documentali e orali che dimostravano i versamenti effettuati dal l’investitore al promotore, i contratti apparentemente stipulati dall’investitore, tutti redatti su modulistica della società convenuta, la consegn a da parte del promotore di rendicontazioni false, nonché sulla mancata costituzione in giudizio e risposta all'interrogatorio formale del promotore finanziario, sugli esiti della sua confessione resa nel relativo procedimento penale e sul contenuto della sentenza resa all’esito di tale procedimento; - la valutazione della Corte di appello, dunque, è stata resa sul fondamento degli elementi istruttori acquisiti, senza attribuire rilevanza alcuna all’eventuale mancata contestazione da parte della convenuta dei fatti allegati dall’attore; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt.444 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ . per aver la sentenza impugnata ritenuto che la sentenza di patteggiamento emessa nell’ambito del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti a carico del promotore finanziario esonerasse l’attore dall’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa vantata; -il motivo è inammissibile; -anche in relazione a tale aspetto, la doglianza non si confronta con la decisione impugnata, la quale, lungi dal ritenere che la sentenza di patteggiamento assolvesse l’attore dall’onere della prova sullo stesso gravante e determinasse una inversione dello stesso, nel richiamare una siffatta pronuncia, si è premurata di sottolineare il suo valore « certamente e meramente indiziario», escludendo, dunque, che lo stesso fosse idoneo ad alterare l’applicazione dell’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova; - con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., nonché la motivazioneinesistente e/o apparente, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insussistente il concorso di colpa del danneggiato, eccepito in relazione al fatto che, al fine dell’esecuzione delle operazioni prescelte, l’investitore aveva provveduto alla consegna al promotore finanziario di denaro in contanti e di assegni intestati a lui medesimo e girati , in significativa entità, e, dunque, con modalitàpreviste da quelle previste dalla disciplina di settore, oltre cherispondenti a un criterio di ordinario diligenza; -il motivo è fondato; - la Corte territoriale ha escluso l’eccepito concorso di colpa del danneggiato ritenendo che i fatti dedotti dalla appellante non dimostravano «che il Franchi abbia posto in essere condotte di collusione o quantomeno a tal punto anomale da potersi individuare in capo al medesimo una consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore»; -orbene, si osserva che la responsabilità delle preponenti per i danni arrecati a terzi dai propri promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, viene meno ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (cfr.

Cass. 15 dicembre 2020, n. 28634; Cass. 12ottobre 2018, n. 25374; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 13dicembre 2013, n. 27925); - tale contegno anomalo dell’investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l’illecito dell’agente, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. (cfr. Cass. 11 novembre 2024, n. 28952; Cass. 28 luglio 2021, n. 21643; Cass. 13 maggio 2016, n. 9892); -con particolare riferimento alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, è stato osservato che se la stessa, di regola, non è idonea a dare luogo a un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo all’investitore, tuttavia una diversa conclusione si impone qualora la condotta di quest’ultimo presenti i connotati di anomaliae a tal fine possono assumere rilevanza elementi presuntivi quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche(cfr.

Cass. 1° marzo 2016, n. 4037; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1741); - ne consegue che, in presenza di una condotta che si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi, quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante, il giudice è tenuto a un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore(cfr. Cass. 29 aprile 2025, n. 11240;

Cass. 16 novembre 2023,n. 31894); -come condivisibilmente osservato dalla richiamata Cass. n. 11340 del 2025, non si ravvisano ragioni per limitare la rilevanza delle condotte anomale dell’investitore ai soli casi in cui queste ultime si traducano nella violazione di norme giuridiche e non anche nella violazione delle regole generali di diligenza , avuto riguardo al la strumentalità del la regola sul contributo causale all’attuazione del principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.(su cui Cass. 17 novembre 2021, n. 34886 ; Cass. 3 aprile 2019, n.9315;

Cass. 1° febbraio 2018, n. 2480), nonché alla idoneità della stessa a determinare una corretta allocazione dei rischi connessi a condotte illecite (su cui Cass. 26 maggio 2014, n. 11698); -deve, inoltre, osservarsi, sempre in sintonia con Cass. n. 11340 del 2025, che in presenza di condotte dell’investitore connotate da profili di anomalia, la sussistenza di un contributo causale di quest’ultimo va esclusanei soli casi in cui tali condotte non derivino da caso fortuito o forza maggiore o da condotte fraudolente dell ’ intermediario aventi caratteri talida non potere essere percepite, previste e prevenute con l’ordinariadiligenza; - la Corte di appello, nel l’escludere apoditticamente l’esistenza del dedotto contributo causale– esclusivo o concorrente – pur in presenza della allegata consegna al promotore finanziario di denaro in contanti, in violazione, dunque, degli obblighi previsti dalla normativa di settore (art. 31, comma 2-bis, t.u.f.), non ha fatto corretta applicazione dei riferiti principi; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motiv o accoltoe rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze , in diversa composizione P.Q.M La Corte accoglieil quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata