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Decreto — n. 13912/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for abandonment after 40-day silence on accelerated decision proposal under Art. 380-bis. The court extinguished the proceedings and ordered the plaintiff to pay costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 13912/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal extinguished due to the plaintiff's failure to request a decision on an accelerated proposal within the statutory 40-day period. The plaintiff, representing the Municipality of Andria, had submitted the accelerated decision proposal but remained silent for the required duration, while the defendant, Italgas Reti, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A civil appeal is deemed abandoned if the appellant fails to request a decision on an accelerated proposal within forty days of its communication, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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accelerated decision proposal abandonment of appeal silence period forty days extinction of proceedings litigation costs allocation impugnazione di decisioni amministrative revoca dell'opposizione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Barin° 605 depositata il 24 aprile 2024, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art.
d.m. n° 55 del 2014
391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 1,5 milioni) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m.
d.m. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
art. 380-bis cod. proc. civ
Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Barin° 605 depositata il 24 aprile 2024, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 25169del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Comune di Andria(BT) (p.i. 81001210723), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia dell’avvocatura civica, che eleggono domicilio, anche digi- tale, per le finalità del presente giudizio, in Andria (BT) c/o palazzo di città –ufficio avvocatura comunale alla piazza Umberto I, giusta mandato a margine del ricorso, il quale autorizza, per le comunica- zioni di cancelleria, il seguente indirizzo pec: avvocatura@ cert.co- mune.andria.bt.it oppure il seguente telefax:0883.290392.

Ricorrente contro Società italiana per il gas reti p.a. –Italgas Reti s.p.a. (C.F. 00489490011). Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Barin° 605 depositata il 24 aprile 2024, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 1,5 milioni) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;

P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed all’iv