Cassation court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request accelerated decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request an accelerated decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by counsel, filed a request for accelerated judgment but did not formally ask for the decision within the required timeframe. Consequently, the court applied the procedural rule that silence after the deadline constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request the accelerated decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 23865del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Martorana Salvatore, nato a San Cataldo (CL) il 02.05.1959 e ivi residente in Via Mimianin. 181, c.f.: MRT SVT 59E02 H792O, rap- presentato e difeso dall’Avv.Giuseppe Colombo (C.F. CLM GPP 73A19 H792J), cassazionista, giusta procura rilasciata in atto se- parato da intendersi in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, presso il suo studio sito in Via Istria n. 4, pec: avv.colombog@ pec.it, Briucci Giusmeri , nata a San Cataldo (CL) il 19.09.1977, c.f.:
BRC GMR 77P59 H792Y e Briucci Maria Gra- zia, nata aSan Cataldo (CL) il 10.03.1979, c.f.: BRC CMG 79C50 H792L, entrambe nella qualità di eredi legittime della Sig.ra Marto- rana Catalda, nata a San Cataldo (CL) il 12.02.1950 e ivi deceduta il 11.06.2014, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Daniele Osnato (C.F. SNTDNL62T12B429N), cassazionista, giusta procura rilasciata in atto separato da intendersi in calce al ricorso ed eletti- vamente domiciliate in Caltanissetta, presso il suo studio sito in Via Filippo Turati n.100, pec: osnato@pec.it.
Ricorrente contro Comune di San Cataldo(Provincia di Caltanissetta), con sede in San Cataldo, Piazza Papa Giovanni XXIII, codice fiscale 00141480855, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Gioacchino Comparato, nato a San Cataldo (CL) il 27.11.1977, c.f. CMP GCH 77S27 H792B, suo legale rappresentante ai sensi dell’art. 41 dello Statuto Comunale, autorizzato a resistere in giudizio con delibera- zione della Giunta Municipale n. 159 del 10.12.2024, immediata- mente esecutiva, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Li- bertà n. 86, presso lo studio dell’Avv.
Giacomo Lo Presti del Foro di Caltanissetta, codice fiscale: LPR GCM 56H11 B486Q, indirizzo di posta elettronica certificata giacomo.lopresti @ avvocaticl.legal- mail.it, numero di fax 0934 561368, iscritto nello speciale Albo de- gli Avvocati Cassazionisti dal 20.01.2001, che lo rappresenta e di- fende giusta procura speciale alle liti rilasciata in data 16.12.2024 da considerarsi apposta in calce al controricorso ai sensi dell’art. 83, comma 3,c.p.c. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di n° 279 depositata il 9 luglio 2024, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 16 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-