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Ordinanza — n. 13853/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought to re-evaluate evidence rather than apply law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13853/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the creditor attempted to re-evaluate the evidence regarding bank contracts and credit assignments. The lower court rejected the claim due to insufficient documentation proving the existence of underlying credits and the validity of the assignment. The Supreme Court ruled that the appeal violated the principle of separation between fact-finding and legal application, effectively asking the court to act as a third instance on merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 2697 of the Civil Code: The appeal is inadmissible if it aims to re-evaluate evidence or the appreciation of facts, which remains the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal separation fact law evidence re-evaluation third instance merits bank credit assignment insolvency proceedings onus of proof retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 of the Civil Code
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con pagamento – attesa l’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato - a favore dell’Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
115/2002; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
art. 2697 cod. civ
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con pagamento – attesa l’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato - a favore dell’Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 8758/2017
Cass., n. 3340/2019
8758/2017); e difatti oggetto della censura non è l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, viceversa rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., n. 3340/2019; Cass., n.
Cass., n. 640/2019
3340/2019; Cass., n. 640/2019).
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
Come statuito dalle Sezioni Unite, «La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558
8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679
9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art.
Cass., Sez. U., n. 34476/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23722/2019 R.G. proposto da CARISP S.G. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 6, presso lo studio dell’avvocato LUCARELLI FEDERICO (LCRFRC71D24H501H) rappresentato e difeso dagli avvocati BERTI ENRICO (BRTNRC73R25H294X), LUPO FILIPPO (LPUFPP70L12H294L) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTARE SOCIETA' TRAVEL FOOD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.CAVERNI RAFFAELE 6, presso lo studio dell’avvocato SANTINI ANNAMARIA (SNTNMR67L66F492G) rappresentato e difeso dall'avvocato IACOPINI FABRIZIO (CPNFRZ75E13E783X) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE MACERATA n. 1199/2018 depositata il 24/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. Risulta dal decreto impugnato che ASSET SG S.p.A. ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento TRAVEL FOOD S.r.l. per l’importo di € 116.310,97 in chirografo , credito derivante dall’apertura dicontratti di conto corrente sui quali erano appoggiate diverse facilitazioni creditizie ( affidamenti e conti anticipi), nonché da lla stipula di un mutuo chirografario , rapporti già in essere con la Banca Commerciale Sanmarinese (BCS) , successivamente posta in amministrazione straordinaria ; la domanda è stata rigettata dal Giudice Delegato per assenza di prova.

2. Il Tribunale di Macerata, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente. Ha ritenuto il giudice del merito che il contratto di conto corrente n. 41/03/ 700907, acceso in data 19 marzo 2012, in cui sarebbero confluiti tre precedenti rapporti di conto corrente, non contiene elementi per ritenere fondato l’assunto di parte opponente. Parimenti, si è ritenuto che il contratto di mutuo chirografario, prodotto in sede di opposizione, non sia riferibile al precedente mutuo chirografario stipulato con l’originario creditore BCS.Ha, infine, ritenuto il Tribunale che non vi è prova che il contratto di cessione dei crediti del 24 febbraio 2012 tra BCS in A.S. e Asset Banca S.p.A. ricomprenda i crediti oggetto di domanda di insinuazione.

3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non fornita la prova da parte dell’opponente dell’esistenza dei crediti sottostanti. Il ricorrente deduce di avere prodotto in sede di insinuazione (tra l’altro) i contratti, gli estratti conto e l’atto di cessione di crediti e di avere prodotto in sede di opposizione ulteriore documentazione (tra cui i contratti originari stipulati con BCS, l’estratto sofferenze, le osservazioni al progetto di stato passivo e la relativa documentazione a corredo)che dimostrerebbe l’assolvimento dell’onere della prova.

Deduce che il giudice dell’opposizione avrebbe mal governato le regole di riparto dell’onere della prova negando valenza probatoria, in particolare, agli estratti conto e ai contratti bancari.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., identica censura, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto infondata la censura sull’operato del curatore che non avrebbe acquisito documenti a sostegno del creditore e che , in ogni caso, i documenti erano stati ritualmente prodotti.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dal mancato esame della documentazione prodotta in sede di insinuazione e di opposizione allo stato passivo.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della disciplina relativa alla cessione dei crediti e alla prova della titolarità in capo al cessionario, osservando come la documentazione prodotta desse contezza della cessione dei rapporti bancari in essere già con la cedente.

5. Il primo, il secondo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in conformità alle deduzioni di parte controricorrente. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di distribuzione dell’onere della prova, mira a una rivalutazione delle prove operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., n. 8758/2017); e difatti oggetto della censura non è l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, viceversa rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., n. 3340/2019; Cass., n. 640/2019).

6. Inammissibile è anche il terzo motivo, non potendo dedursi come omesso di esame di fatto storico l’omesso esame di elementi di prova. Come statuito dalle Sezioni Unite, «La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez.

U., n. 34476/ 2019).

7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con pagamento – attesa l’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato - a favore dell’Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e oltre al rimborso di spese generali nella percentuale del 15 % ; dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato a termini dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe