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Decreto — n. 13703/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13703/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13703/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23226/2024 R.G. proposto da : CAROPPO GIORGIOe DE BENEDITTIS MARISA LARA, elettivamente domiciliati in Lecce, al Viale Otranto n. 28 , DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Daniele Imbò (MBIDNL78D04E506P) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro AXACTOR ITALY S.P.A., elettivamente domiciliato in La Spezia, alla Via Fontevivo n. 21/N, presso lo studio dell’ A vvocato Stefania Federici (FDRSFN61S43E463D) che l a rappresenta e difende . -controricorrente- BANCA SELLA S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Grillo (GRLGPP70D01H224D) che la rappresenta e difende . -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE , n. 357/2024,depositata il 18/04/2024.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 13703/2025 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 20/05/2025.

Parole chiave

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spese di esecuzione spese accessorie spese legate all'invalidità spese di assistenza anticipo delle spese spese di manutenzione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23226/2024 R.G. proposto da : CAROPPO GIORGIOe DE BENEDITTIS MARISA LARA, elettivamente domiciliati in Lecce, al Viale Otranto n. 28 , DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Daniele Imbò (MBIDNL78D04E506P) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro AXACTOR ITALY S.P.A., elettivamente domiciliato in La Spezia, alla Via Fontevivo n. 21/N, presso lo studio dell’ A vvocato Stefania Federici (FDRSFN61S43E463D) che l a rappresenta e difende . -controricorrente- BANCA SELLA S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Grillo (GRLGPP70D01H224D) che la rappresenta e difende . -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE , n. 357/2024,depositata il 18/04/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 20/05/2025.