Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Caterina Pina Mazza, challenged a first-instance judgment against Poste Italiane S.p.A. but did not act on the proposal to define the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 163/2025 R.G. proposto da: MAZZA CATERINA PINA, elettivamente domiciliata in Mileto (VV), alla via Carlo Cattaneo n. 6, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Calzone (CLZGPP50R15F207V) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Europa n. 190, presso lo studio dell’Avvocato Marco Mele (MLEMRC61B01F839U) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Anita Corigliano (CRGNTA66B45L219K). -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALMI, n. 366/2024, depositata il 17/05/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 163/2025 Numero sezionale 370/2025 Numero di raccolta generale 13699/2025 Data pubblicazione 22/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/05/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 163/2025 Numero sezionale 370/2025 Numero di raccolta generale 13699/2025 Data pubblicazione 22/05/2025