Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Di Marco Pietro Pio, did not respond to the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24303/2024 R.G. proposto da: DI MARCO PIETRO PIO, elettivamente domiciliato in Catania, alla via Musumeci n. 137, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Valentina Rita Letteria La Piana (LPNVNT81E62C351X) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell’Avvocato Tito Monterosso (MNTTTI62P05C351D) che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA, n. 1266/2024, depositata il 25/07/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24303/2024 Numero sezionale 369/2025 Numero di raccolta generale 13698/2025 Data pubblicazione 22/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.;
Ritenuto che ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/05/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 24303/2024 Numero sezionale 369/2025 Numero di raccolta generale 13698/2025 Data pubblicazione 22/05/2025