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Ordinanza — n. 13674/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order omission regarding cost allocation competence to State.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13674/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous order that omitted the allocation of litigation costs to the State. The applicant argued that the referring judge must also decide on these costs, a point explicitly stated in the order's reasoning but missing from the operative part. The court ruled that this was a material error under civil procedure law and mandated the insertion of the missing clause.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The court must correct material errors in operative provisions when they contradict the reasoning, even if no specific ruling on costs is made in the correction procedure.

Parole chiave

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material error correction operative provision omission litigation costs allocation State funding civil procedure law Cassation order referencing judge competence impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21213/2013
non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013; Cass.
Cass. S.U. 29432/2024
21213/2013; Cass. S.U. 29432/2024).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 26681/2024R.G. tra ABBAS ALI, rappresentato e difeso da ll’avvocato VIGLIOTTI DANIELA (VGLDNL73C59A290Q) , -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32760/2024depositata il 16/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Questa Corte, con ordinanza n. 32760/2024, pubblicata il 16/12/2024, nel proc.to R.G. 3773/2024, ha accolto i motivi primo, secondo e quarto (assorbito il terzo) del ricorso per cassazione proposto da Abbas Ali nei confronti del Ministero dell’Interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, cassando con rinvio la sentenza del Giudice di Pace di Varese del 4/12/2023, con la quale era stato respinto il ricorso del primo avverso decreto di espulsione notificatogli il 28/3/2023 dal Prefetto di Varese In data 19/12/2024, Abbas Ali ha chiesto che questa Corte d’ufficio, ex art.391 bis c.p.c., provveda a correggere l’errore materiale compiuto nell’avere omesso di indicare che il giudice del rinvio sarà anche competente a decidere sulle spese del giudizio di Cassazione (da liquidarsi in favore dello Stato, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

E’ stata disposta la trasmissione dell’atto alla cancelleria Centrale della Corte per l’iscrizione a Nuovo Ruolo e il procedimento è stato trattato all’adunanza camerale del 16/4/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che, nel dispositivo, è stato omesso di indicare che il giudice del rinvio sarà anche competente a decidere sulle spese del giudizio di Cassazione, come peraltro indicato in motivazione, il che è chiaro frutto di un mero errore materiale. L'ordinanza n. 32760/2024 va quindi corretta nel senso che là dove è scritto, nel dispositivo, «rinviando al Giudice di Pace di Varese perché, in altra composizione, rivaluti il merito del ricorso proposto da Ali Abbas avverso il provvedimento di espulsione del 28.3.2023 alla luce delle indicazioni esposte in motivazione», debba leggersi e intendersi, dopo le parole «in motivazione», «e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità».

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013; Cass. S.U. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale presente nella ordinanza n. 32760/2024, nel senso che, laddove, nel dispositivo, è scritto «rinviando al Giudice di Pace di Varese perché, in altra composizione, rivaluti il merito del ricorso proposto da Ali Abbas avverso il provvedimento di espulsione del 28.3.2023 alla luce delle indicazioni esposte in motivazione», debba leggersi e intendersi, dopo le parole «in motivazione», «e decida anche sulle spese del giudizio di legit