Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The proceedings involved a dispute between the appellants and the respondent companies, where the lower court's judgment was under review. The court ruled that the statutory silence on the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal, thereby terminating the case and ordering the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21711/2024 R.G. proposto da : PERRONE ANTONIETTA e PETRONE CATALDO, elettivamente domiciliati in Sarno (SA), alla V ia S. V alentino n. 6 , DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Gaetano Falciani (FLCGTN59A25I438J) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro RELAIS SPV S.R.L. e, per essa, la mandataria DOVALUE S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia D el S eminario n . 116, presso lo studio dell’Avvocato Marco Filesi (FLSMRC59C16H501R) che larappresenta e difende . -controricorrente- nonchécontro UNICREDIT LEASING S.P.A. ( GIÀ LOCAT S .
P . A .). -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI ROMA , n. 3414/2024,depositata il 15/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 20/05/202