Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Bernava Stellario, did not act to preserve the right to a ruling despite the lapse of time. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22268/2024 R.G. proposto da: BERNAVA STELLARIO, elettivamente domiciliato in Messina, al Corso Cavour n. 143, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Ernesto Fiorillo (FRLRST51L22F537P) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in Messina, alla Via Garibaldi n. 114, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Miloro (MLRVCN61H11F158J) che la rappresenta e difende. -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI MESSINA, n. 349/2024, depositata il 12/04/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22268/2024 Numero sezionale 366/2025 Numero di raccolta generale 13549/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/05/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 22268/2024 Numero sezionale 366/2025 Numero di raccolta generale 13549/2025 Data pubblicazione 21/05/2025