Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The proceedings involved D'Anna Maria Santa and Mammana Salvatore against AMCO and Intesa Sanpaolo regarding a debt collection matter previously decided by the Court of Appeal of Catania. The court ruled that the statutory silence on the appellant's part constituted a formal waiver, leading to the automatic termination of the litigation and the imposition of costs on the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term following a proposal for case closure constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21102/2024 R.G. proposto da : D'ANNA MARIA SANTA e MAMMANA SALVATORE, elettivamente domiciliati in Catania, al Viale L ibertà n. 221, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Gervasi (GRVFNC71D26I754U) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro AMCO, ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (nuova denominazione assunta dalla SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ -S.G.A. S.P.A.), e, per essa, IFIS NPL SERVICING S.P.A., elettivamente domiciliata in C atania, alla V ia V ittorio Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell’Avvocato T ito M onterosso (MNTTTI62P05C351D) che larappresenta e difende. -controricorrente- nonchécontro INTESASANPAOLO S.P. A . (quale incorporante Banca Nuova s.p.a.), -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANIA , n. 1383/2024,depositata il 18/09/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 13/0