Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The proceedings involved a dispute between COEDIS APPALTI S.R.L. and CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. regarding the enforcement of a lower court judgment. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, legally mandating the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: If the appellant fails to request a decision on the proposal of case termination within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21482/2024 R.G. proposto da : COEDIS APPALTI S.R.L., BERNARDINI GOFFREDO e FRATACCHIONE TRIESTINA, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via S alaria n. 292, presso lo studio dell’ A vvocato Massimo Clemente (CLMMSM65A11H501I) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.,(quale società incorporante la Credit Management s.r.l., che in questa sede agisce in qualità di società mandataria della BDM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari s.p.a.), elettivamente domiciliat a in T eramo, alla V ia P annella n. 48, DOM.
DIG., presso lo studio dell’ A vvocato L ucio Del U Paggio (DLPLCU46L17B515S) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BERNARDINI YLENIA, INDRACCOLO ANNA RITA, BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A. -intimate- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA , n. 911/2024,depositata il giorno 01/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il