Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Francesca Iannone, did not respond to the court's proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, while the respondent, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20180/2024 R.G. proposto da : IANNONE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Cava de’ Tirreni (SA), al C orso P. A medeo n . 55 , DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Angela Senatore (SNTNGL72E51C361W) che l a rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Carlo De Giorgio (DGRCRL43P17F839T). -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP., elettivamente domiciliata in R oma, alla VIA R asella n. 155, presso lo studio dell’Avvocato Ilaria Malagrida (MLGLRI67L48F839M) che larappresenta e difende. -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI SALERNO , n. 461/2024,depositata il 23 maggio 2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, ex l’art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Ilaria Malagrida dichiaratesene anticipataria. Così deciso in Roma,il 14/05/20