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Decreto — n. 13545/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13545/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13545/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24795/2024 R.G. proposto da: BANCO BPM S.P.A., domiciliata ex lege in Roma, alla Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Campegiani (CMPLRT44P10H501S). -ricorrente- contro BELLI RUGGERO, già titolare della DITTA INDIVIDUALE ERREBI DI RUGGERO BELLI, elettivamente domiciliato in Albano Laziale (ROMA), alla via Virgilio n. 104, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Di Lauro (DLRRRT68M23H501K) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA, n. 5823/2024, depositata il 19/09/2024.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13545/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 24795/2024 R.G. proposto da: BANCO BPM S.P.A., domiciliata ex lege in Roma, alla Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Campegiani (CMPLRT44P10H501S). -ricorrente- contro BELLI RUGGERO, già titolare della DITTA INDIVIDUALE ERREBI DI RUGGERO BELLI, elettivamente domiciliato in Albano Laziale (ROMA), alla via Virgilio n. 104, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Di Lauro (DLRRRT68M23H501K) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA, n. 5823/2024, depositata il 19/09/2024.

Parole chiave

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ripetibili accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assunzione delle spese spese di esecuzione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24795/2024 R.G. proposto da: BANCO BPM S.P.A., domiciliata ex lege in Roma, alla Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Campegiani (CMPLRT44P10H501S). -ricorrente- contro BELLI RUGGERO, già titolare della DITTA INDIVIDUALE ERREBI DI RUGGERO BELLI, elettivamente domiciliato in Albano Laziale (ROMA), alla via Virgilio n. 104, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Di Lauro (DLRRRT68M23H501K) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA, n. 5823/2024, depositata il 19/09/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; Numero registro generale 24795/2024 Numero sezionale 362/2025 Numero di raccolta generale 13545/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 24795/2024 Numero sezionale 362/2025 Numero di raccolta generale 13545/2025 Data pubblicazione 21/05/2025