Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing multiple individuals against a bank, did not act to preserve the right to a ruling despite the proposal being communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19041/2024 R.G. proposto da: EUROPESCA LICATA ITTICA E CONSERVIERA S.C. A R.L., CAMBIANO SALVATORE, FEDERICO MADDALENA, DAMANTI VINCENZO SALVATORE, CUTTAIA GIUSEPPE, LO GATTO SAVERIO, DE MARCO FRANCESCA, MARINO DOMENICA, elettivamente domiciliati in Licata (AG), al Corso Umberto n. 165/A, presso lo studio dell’Avvocato Gaetano Cardella (CRDGNM55S10E573A) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro FEDERICO FRANCESCO, BANCO POPOLARE SOC COOP, ROCCHETTA PAOLA. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, n. 1590/2015, depositata il 25/01/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19041/2024 Numero sezionale 361/2025 Numero di raccolta generale 13544/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 16/05/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 19041/2024 Numero sezionale 361/2025 Numero di raccolta generale 13544/2025 Data pubblicazione 21/05/2025