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Decreto — n. 13544/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 13544/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing multiple individuals against a bank, did not act to preserve the right to a ruling despite the proposal being communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period renunciation by silence Civil Procedure Code dilazione di pagamento mancato versamento dell'anticipo spese esecuzione – Documenti da produrre

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19041/2024 R.G. proposto da: EUROPESCA LICATA ITTICA E CONSERVIERA S.C. A R.L., CAMBIANO SALVATORE, FEDERICO MADDALENA, DAMANTI VINCENZO SALVATORE, CUTTAIA GIUSEPPE, LO GATTO SAVERIO, DE MARCO FRANCESCA, MARINO DOMENICA, elettivamente domiciliati in Licata (AG), al Corso Umberto n. 165/A, presso lo studio dell’Avvocato Gaetano Cardella (CRDGNM55S10E573A) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro FEDERICO FRANCESCO, BANCO POPOLARE SOC COOP, ROCCHETTA PAOLA. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, n. 1590/2015, depositata il 25/01/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19041/2024 Numero sezionale 361/2025 Numero di raccolta generale 13544/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 16/05/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 19041/2024 Numero sezionale 361/2025 Numero di raccolta generale 13544/2025 Data pubblicazione 21/05/2025