Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a client against Intesa Sanpaolo and Italfondiario, did not act within the statutory timeframe, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed renounced and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22435/2024 R.G. proposto da: ARDITA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Catania, al Corso Italia n. 59/D, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Maria Cardillo (CRDNNM60A04C351J) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Caputi (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Antonio Ferraguto (FRRNTN64M19C352A). -controricorrente- nonché contro ITALFONDIARIO S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANIA, n. 1164/2024 depositata il giorno 08/07/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; Numero registro generale 22435/2024 Numero sezionale 360/2025 Numero di raccolta generale 13543/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/05/2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 22435/2024 Numero sezionale 360/2025 Numero di raccolta generale 13543/2025 Data pubblicazione 21/05/2025