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Ordinanza — n. 13496/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it improperly re-evaluates evidence in a bankruptcy passive status case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13496/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to re-examine the factual evaluation of evidence regarding bank account statements in a bankruptcy proceeding. The lower court rejected the creditor's claim due to a lack of official bank statements and missing contract terms for overdraft fees, relying on internal bank tabulations that were unsigned. The Court ruled that the appeal improperly attempted to act as a third instance of fact-finding, violating the principle that appellate courts cannot re-evaluate the merit of evidence already assessed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 93 of the Bankruptcy Law: Appeals challenging the factual assessment of evidence by the trial court are inadmissible as they constitute an impermissible third instance of fact-finding.

Parole chiave

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bankruptcy passive status inadmissible appeal evidence re-evaluation third instance merit bank account statements attestato di carenza beni offesa al credito credito edilizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 119, para. 2 of Legislative Decree 384/1993 (TUB)
Art. 1832 of the Civil Code
Art. 93 of the Bankruptcy Law
Art. 2697 of the Civil Code
artt. 2697 cod. civ
civ., violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 3340/2019
in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., n. 3340/2019; Cass., n.
Cass., n. 640/2019
3340/2019; Cass., n. 640/2019).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2981/2020 R.G. proposto da SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato SALVEMINI SERGIO (SLVSRG59P26F284E) -ricorrente- contro FALLIMENTO SOCIETÀ AEDILIA CPSTRUZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 2, presso lo studio dell’avvocato TARSIA VITTORIO (TRSVTR66M03A662L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO d el TRIBUNALE di BARI n. 18581/2015 depositata il 10/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. n. 2981/2020 R.G. FATTI DI CAUSA 1. Risulta dal decreto impugnato che BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento AEDILIA COSTRUZIONI S.r.l. per l’importo di € 371.456,50 al chirografo per scoperto del c/c n. 39323/16, credito non ammesso per difetto di prova.

2. Il Tribunale di Bari, con il decreto qui impugnato, previo espletamento di CTU, ha rigettato l’opposizione a stato passivo. Ha ritenuto il giudice dell’opposizione che il credito fosse sprovvisto di prova, sia alla luce della mancanza di tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, sia per assenza di pattuizioni in relazione alle quali calcolare le commissioni di massimo scoperto (cms).

3. In particolare, il Tribunale ha osservato che dall’apertura del conto sino al 30 giugno 2005 il credito insinuato è supportato da altra documentazione (« rigenerazione archivio conti - movimenti eliminati» - « tabulati staffa » ) , ritenuta inidonea a ricostruire il rapporto con la società poi dichiarata fallitae non equiparabile agli estratti conto, mai portati a conoscenza del correntista e da lui non sottoscritti e, pertanto, inopponibili alla curatela . H a, pertanto, ritenuto il Tribunale che il credito dovesse essere ricostruito a decorrere dal 1° luglio 2005 con saldo zero, così rigettandosi l’opposizione.

4. Propone ricorso per cassazione il cessionario del creditore, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 119, comma 2, d. lgs. n. 384/1993 (TUB), 1832 cod. civ. e 93 l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che i tabulati rigenerazione archivi e i tabulati staffa non siano n. 2981/2020 R.G. equipollenti agli estratti conto, né siano opponibili alla curatela.

Osserva parte ricorrente che non sono imposti requisiti minimi per la validità dei documenti bancari attestanti l’esistenza di un credito, per cui l’evoluzione del rapporto può essere ricostruita con piena libertà di segni grafici. Il ricorrente deduce, sotto questo profilo, l’idoneità della documentazione prodotta, sul presupposto che tali documenti «forniscono le stesse informazioni dei prospetti contabili relativi al periodo successivo al 30.6.2005», laddove i rilievi fatti dal Tribunale in relazione alle carenze di detti documenti sarebbero al riguardo irrilevanti.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e dell’art. 93 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la banca non avesse fornito la prova del proprio credito, formulando censure analoghe a quelle del superiore motivo.

3. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in conformità con le deduzioni del controricorrente, in quanto motivi che tendono a rimettere in discussione in sede di legittimità l’esame delle prove effettuato dal giudice del merito. Il decreto impugnato, previo rilievo dell’incompleta produzione degli estratti conto e dell’assenza delle condizioni contrattuali in base alle quali determinare il calcolo degli interessi e alcune delle spese (cms) imputate al la società correntista dichiarata fallita, ha ritenuto non equipollenti alcuni tabulati prodotti dal ricorrente (cd.

«rigenerazione archivio conti- movimenti eliminati» - « tabulati staffa »), in quanto non sottoscritti dal cliente, non costituenti copia degli estratti conto, privi di mittente e intestazione della banca. Le censure di legge investono la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità n. 2981/2020 R.G. in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., n. 3340/2019; Cass., n. 640/2019).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,