Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court rejection of bank credit due to lack of certain date on contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal filed by a bank against a bankruptcy court's rejection of a late claim. The bankruptcy court ruled that the bank's contract lacked a certain date, rendering it inadmissible against the insolvent entity. The court upheld this decision, stating that for bank contracts requiring written proof, the absence of a certain date makes the contract unprovable and the credit voidable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2704 c.c.; Art. 117 comma 1 d.lgs. 385/1993: In bankruptcy proceedings, bank contracts requiring written proof must have a certain date; without it, the contract cannot be proven and the credit is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27966/2019 R.G. proposto da JUNO 1 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO BG GAMES SRL -intimato- avverso DECRETO diTRIBUNALE ROMA n. 40423/2017 depositata i l 19/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. Risulta dal decreto impugnato che BNL S.p.A. ha proposto domanda di ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento BG GAMES S.r.l. al chirografo per l’importo di € 549.043,99, derivant e n. 27966/2019R.G. dall’accensione di un conto corrente e da un conto anticipi , entrambi aperti presso l’Agenzia BNL di Bologna , domanda rigettata dal Giudice Delegato.
2. BNL S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo, deducendo che era stato prodotto, oltre al contratto di conto corrente e al conteggio ex art. 50 d. lgs. n. 385/1993, estratto conto dalla data del 21 ottobre 2011 alla dichiarazione di fallimento, nonché l’estratto conto relativo al conto anticipi.
3. Il Tribunale di Roma, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione, ritenendo che non ci sia data certa del la copia del conto corrente prodotta in giudizio, con conseguente inopponibilità del contratto al fallimento, attesa la terzietà del fallimento rispetto a ciascun creditore, circostanza che «impedisce di avere contezza» sia delle condizioni economiche praticate , sia dell’esistenza e dell’ammontare del credito, rendendo conseguentemente inutilizzabili gli estratti conto prodotti.
4. Propone ricorso per cassazione il cessionario del creditore, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il Tribunale, in conseguenza dell’assenza di data certa del contratto di conto corrente prodotto dal cedente, ha confermato l’esclusione integrale del credito. Osserva parte ricorrente che l’assenza di data certa incide sull’opponibilità al fallimento delle condizioni contrattuali ai fini della regolamentazione del rapporto, ma non del rapporto in sé, potendo il rapporto risultare provato dagli estratti conto. n. 27966/2019R.G.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 116, 132, 161 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto incompleti gli estratti conto prodotti. Osserva parte ricorrente che in sede di opposizione ha prodotto copia completa degli estratti conto relativi ai rapporti oggetto di insinuazione dall’apertura (21 ottobre 2011 per il conto corrente e 27 gennaio 2015 per il conto anticipi) alla dichiarazione di fallimento, per cui il tribunale non avrebbe correttamente esaminato la documentazione prodotta in giudizio. Sotto questo profilo evidenzia come il primo estratto del conto corrente iniziale presentava un saldo zero, estratto che viene trascritto per specificità. Vi sarebbe, pertanto, omessa pronuncia e omessa motivazione sul punto.
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1832 e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che in assenza della data certa del contratto di conto corrente, la banca non possa avvalersi degli estratti conto al fine di comprovare l’esistenza del credito essendo –diversamente – gli estratti conto idonei a comprovare l’esistenza del credito, salva la contestazione da parte della curatela dell’esistenza delle operazioni sottostanti le relative scritturazioni.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 94, 95 e 101 l. fall., 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha rilevato che il fallimento ha contestato gli estratti conto prodotti. Osserva parte ricorrente che la curatela è rimasta contumace in sede di opposizione, essendosi limitata a contestazioni solo in sede di stato n. 27966/2019R.G. passivo, laddove le produzioni della fase di opposizione non erano state oggetto di confutazione. Nel qual caso, si sarebbero verificati gli effetti di cui all’art. 1832 cod. civ. in relazione all’esistenza dei rapporti sottostanti le scritturazioni in conto corrente.
5. I quattro motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non vi è motivo di discostarsi – la terzietà del curatore in sede di stato passivo (Cass., Sez. U., n. 4213/2013) comporta che le pretese creditorie devono essere fatte valere con documentazione avente data certa ex art. 2704 cod. civ.,antecedente all'apertura del concorso (Cass., n. 33724/2022). 6.Ove si tratti di contratti per i quali la prova scritta è prevista ad substantiam - come per i contratti bancari a termini di quanto dispone l’art. 117, comma 1, d. lgs. n. 385/1993 – la prova deve essere indefettibilmente data con documentazione scritta avente data certa, non surrogabile con altri mezzi (Cass., n. 33724/2022, cit.;
Cass. , n. 17080/2016 . Il che è confermato da quella giurisprudenza secondo cui la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo «salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso» ( Cass. , n. 4705/2011, Cass. n. 2319/2016). Sicché, in assenza di data certa della fonte contrattuale per la quale sia prevista la forma scritta ad substantiam – « l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale» (Cass., n. 36602/2022;
Cass., n. 28777/2024).
7. Ne consegue che dinanzi alla deduzione di esistenza di un rapporto bancario, la mancanza di una scrittura avente data certa «equivale, in buona sostanza, a mancanza di prova dell’esistenza del contratto» e rende inidonea a provare l’esistenza del contratto n. 27966/2019R.G. la produzione degli estratti del conto, benché integrali (Cass., n. 33724/2022; Cass., n. 28941/2024), essendo insostituibile la prova dell’esistenza della fonte contrattuale scritta con documento a essa equipollente; di conseguenza, sono inopponibili i diritti di credito su di essa fondati ( Cass., n. 28791/2024; Cass., n. 28975/2024).
8. Il ricorso va, pertanto, rigettato; non vi è luogo a provvedimento sullespese in assenza di difese scritte dell’intimato; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari