Cassation court dismisses appeal against insolvency liquidation claim rejection due to late filing deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Claudio De Filippi's appeal against the La Spezia Tribunal's decision to declare his insolvency claim inadmissible. The Tribunal ruled the claim untimely because it was filed on July 21, 2017, exceeding the ten-day limit from the liquidator's communication on July 10, 2017. The Court affirmed this ruling, establishing that the simplified liquidation procedure allows the deadline to run from the liquidator's communication rather than formal judicial notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 octies comma 4 L. 3/2012; Art. 10 comma 6 L. 3/2012; Art. 739 c.p.c.: In proceedings for the formation of the asset list under the simplified liquidation regime, the ten-day appeal period commences from the liquidator's communication of the decision, not from formal judicial notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4123/2018R.G. proposto da: DE FILIPPI CLAUDIO, difeso e rappresentato da DE FILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E46EJ) ricorrente- contro MONSELESAN STEFANO, elettivamente domiciliato presso l’avv. SPINELLI GIORDANO TOMMASO (SPNTMSD58P09H50IL) che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. AMODEO MARIA PIA (MDAMRP65D53E463S) -controricorrente- avverso il decreto di Tribunale di La Speziadepositato il 13.12.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA FATTI DI CAUSA Il Tribunale di La Spezia, con decreto depositato il 14.12.2017, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Claudio De Filippi avverso il decreto con cui il G.D. della procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14 ter L. 3/12, di Varese Susanna n. 20/2015, ha confermato la sua esclusione dallo stato passivo in relazione alla sua domanda di insinuazione del creditodi € 16.000,00 vantato a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di attività professionale.
Il giudice di merito ha accolto l’eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività , per essere stato depositato in data 21.7.2017, e quindi oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato avvenuta in data 10.7.2017 a mezzo pec all’avv. Cianfanelli che rappresentava il ricorrente. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Claudio De Filippi, affidandolo a due motivi. Stefano Montelan, nella qualità di liquidatore nominato ex art. 3 L. n. 3/2012, ha resistito in giudizio con controricorsoed ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 L.F. 10 comma 6° e 14 octies n. 4 L: n. 3/2012, 737 c.p.c.. Espone il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha richiamato l’art. 26 L.F., atteso che il reclamo è stato presentato con indicazione degli artt. 14 octies n. 4 e 10 comma 6° L. 3/12 e 737 e ss. c.p.c. ed è stato depositato tempestivamente ai sensi dell’art. 739 comma 2° c.p.c. In particolare,essendo il decreto del giudice delegato stato reso nei confronti dell’istante e del liquidatore, il procedimento si è svolto nei confronti di più parti, con conseguente decorrenza del termine per proporre il reclamo dalla data della notifica del provvedimento, e non dalla semplice comunicazione a cura della cancelleria.
2. Il motivo èinfondato. Questa Corte, in tema di termini di impugnazione, ha già enunciato il seguente principio:«In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12 comma 2° della L. 3/2012 all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento»(cfr. Cass. n. 4326/2024). Le ragioni di ordine giuridico, sistematico e funzionale che hanno consentito di ritenere, con riferimento al reclamo avverso il decreto di omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12 comma 2 della l. 3/2012 all'art. 739 c.p.c. compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, valgono anche per la disciplina del reclamo avverso il decreto di esecutività dello stato passivo nell’ambito della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/12 (cfr., sul punto, più recentemente, Cass. n. 10243/2025).
L’art. 14-octies, comma 4, l. 3/2012, fa, infatti, rinvio all’art. 10 comma 6 che, a sua volta, quanto alla disciplina del procedimento, rimanda agli artt. 737 c.p.c. in quanto applicabili. Ne consegue che, se nel giudizio di opposizione allo stato passivo,regolamentato dalla legge fallimentare,il dies a quo per proporre ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 99 , comma 1 e 97 , comma 1, l.fall, decorre dalla comunicazione da parte del curatore a ciascun creditore di copia del decreto di esecuzione dello stato passivo, sarebbe del tutto irragionevole ed incoerente con la struttura semplificata e deformalizzata del procedimento di liquidazione del patrimonio richiedere che il liquidatore preceda alla notificazione mezzo di ufficiale giudiziario utilizzando, quindi, una formale e dispendiosa modalità di partecipazione dell’atto non prevista neanche dalla più articolata e complessa procedura fallimentare.
Va quindi ribadito il seguente principio di diritto: «In materia di reclamo avverso il provvedimento di definitiva formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 14- octies, comma 4, l. 3/2012, il rinvio operato dall'art. 10 comma 6 della l. 3/2012 all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte del liquidatore del provvedimento». Nel caso di specie,risulta accertato dall’impugnato provvedimento che il reclamo avverso il provvedimento di definitiva formazione dello stato passivo, ai sensi dell’art. 14-octies, comma 4, l. 3/2012, è stato depositato in data 21.7.2017, e quindi oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, nel suo contenuto integrale, avvenuta in data 10.7.2017.
Correttamente, quindi, il Tribunale di La Spezia ha dichiarato l’inammissibilità di tale reclamo.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per essere il ricorrente stato condannato alla rifusione delle spese di lite in primo grado, nonostante il procedimento non avesse natura contenziosa.
4. Il motivo è infondato. L’affermazione del ricorrente,secondo cui nel presente procedimento camerale le parti non sarebbero titolari di dirittisoggettivi contrapposti, con conseguente impossibilità di condanna alle spese, confligge con la corretta premessa contenuta a pag. 3 del ricorso nella quale è stata, invece, affermata la ricorribilità in cassazione del provvedimento pronunciato in sede di reclamo non solo perché definitivo, ma perché incidente sui diritti soggettivi del ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €5.200, 00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto