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Decreto — n. 13232/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13232/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13232/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1769/2025 R.G. proposto da: DIAMANKA ADAMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONACCI LEANDRO (c.f.: NTNLDR74S05A662K). -Ricorrente- MINISTERO DELLINTERNO, in persona del sig. Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f.: ADS80224030587), -Resistente- Avverso: il DECRETO emesso dal TRIBUNALE di CATANIA n. 8105 del 14/11/2024 e depositato il 26/11/2024.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13232/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti addì 31/03/2025. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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protezione internazionale protezione diplomatica domanda di protezione provvisoria protezione adeguata disponibile domanda d'asilo di cittadino etiope prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1769/2025 R.G. proposto da: DIAMANKA ADAMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONACCI LEANDRO (c.f.: NTNLDR74S05A662K). -Ricorrente- MINISTERO DELLINTERNO, in persona del sig. Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f.: ADS80224030587), -Resistente- Avverso: il DECRETO emesso dal TRIBUNALE di CATANIA n. 8105 del 14/11/2024 e depositato il 26/11/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti addì 31/03/2025. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Numero registro generale 1769/2025 Numero sezionale 358/2025 Numero di raccolta generale 13232/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13/05/2025 La Consigliera delegata Giulia Iofrida Numero registro generale 1769/2025 Numero sezionale 358/2025 Numero di raccolta generale 13232/2025 Data pubblicazione 19/05/2025