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Ordinanza — n. 13152/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses expulsion order due to failure to examine family ties under Article 19 of Immigration Act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13152/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Udine Peace Court's decision rejecting Hicham Koutoubi's opposition to an expulsion order. The lower court failed to evaluate family ties as a ground for non-expulsion under Article 19 of the Immigration Act, instead incorrectly focusing on the lack of special residence permits. Consequently, the case was remanded to the Peace Court to properly assess these specific non-expulsion grounds.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 286/1998; Art. 19 della legge di attuazione della Convenzione di Ginevra del 1951; When a foreigner opposes an expulsion order, the court must examine all statutory grounds for non-expulsion, including family ties, rather than dismissing the case based on procedural defects in residence permit applications.

Parole chiave

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expulsion order non-expulsion grounds family ties Article 19 immigration remand to lower court revoca dell'opposizione domanda di protezione provvisoria domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
Art. 8 CEDU
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13959/2024proposto da: KOUTOUBI HICHAM, rappresentato e difeso dall’avv. Piercarlo Magni , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI UDINE, in persona del Prefetto p.t.; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., -intimata- avverso la sentenza del giudice di pace di Udine, n. 235/2024, depositata il 29.5.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Koutoubi Hichamricorre in cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pacedi Udine ha respinto l’ opposizione al provvedimento d’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Udine, rilevando che l’istante aveva lamentato il mancato rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, pertanto, avrebbe dovuto impugnare il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.

Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, formulando un solo motivo. L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato nota, chiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 112 cpc, 5, c.6, dlgs. n. 286/98, 8 Cedu, per aver il giudice di pace pronunciato avendo del tutto frainteso la domanda, ed avendo omesso di valutare la sussistenza dei divieti d’espulsione. Il motivo è fondato . Il giudice di pace non ha preso in esame le allegazioni relative ai legami familiari da valutare ai fini della verifica della sussistenzadelle cause di inespellibilità indicate nell’art. 19 nella versione ratione temporis applicabile.

Per giustificare il rigetto dell’espulsione, il giudice di pace si è limitato a dire, genericamente, che non doveva pronunciarsi sui presupposti della protezione speciale, senza porsi il problema di verificare la sussistenza di cause di inespellibilità, ed in particolare quelle derivanti dalle allegazioni dell’opponente. Per quanto esposto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice di pace, perché compia l’esame omesso, anche in ordine alle spese di giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al giudice di pace di Udine, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della