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Ordinanza — n. 13101/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy revocation ruling due to violation of law and inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13101/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the Costa siblings against the Appellate Court's decision to revoke a share transfer in a bankruptcy proceeding. The court found the lower court's reasoning violated mandatory procedural rules regarding the admissibility of the revocation action and the timing of party constitution. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the costs of the present litigation.

Regesto Legislator

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Art. 165 c.p.c.; Art. 307 c.p.c.: The action for revocation of acts prejudicial to creditors is inadmissible if the underlying facts were already fully ascertained in prior proceedings, and the plaintiff may summarize the process before the defendant's constitution deadline expires.

Parole chiave

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bankruptcy revocation share transfer procedural admissibility violation of law summary of process creditor protection costs of litigation trasferimento di patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 165 c.p.c.
Art. 307 c.p.c.
4.2 ll motivo è infondato in quanto, come correttamente argomentato dalla Corte, l’art. 307, comma 1, c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
165 c.p.c., non poteva avvenire prima della scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all’art. 166 c.p.c. era priva fondamento normativo.
Art. 167 c.p.c.
non preclude all’attore non costituito dopo la notifica dell’atto di citazione di riassumere il processo prima della scadenza del termine di costituzione del convenuto, fermo restando che le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
art. 165 c.p
art. 166 c.p
165 c.p.c., non poteva avvenire prima della scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all’art. 166 c.p.c.
artt. 2901 c.c
3.1 Si censura l’impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la natura del credito a garanzia del quale Fallimento Costa Petroli srl ha inteso agire ai sensi degli artt. 2901 c.c.
art. 167 c.p
non preclude all’attore non costituito dopo la notifica dell’atto di citazione di riassumere il processo prima della scadenza del termine di costituzione del convenuto, fermo restando che le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 1588/21 del Tribunale di Venezia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15478/2023 R.G. proposto da: Costa Gian Marco e Costa Giorgia, elettivamente domiciliati in Chioggia Borgo San Giovanni 565, presso lo studio dell’avvocato Vianello Simone (VNLSMN79H21C638E) che li rappresenta e difende, -ricorrenti- contro Fallimento Costa Petroli srl, elettivamente domiciliato in Venezia San Marco, presso lo studio dell’avvocato Alessandri Cristiano (LSSCST56C08L736A) che lo rappresenta e difende, controricorrente- nonchécontro Costa Roberto e Costa Giorgio, intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello Venezia n. 1153/2023 depositata il 24/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta dal Fallimento di revocatoria dell’atto del 29.10.2014 di cessione da Roberto Costa e Giorgio Costa a Gian Marco Costa e Giorgia Costa delle quote sociali della società Adriatic Property Real Estate srl (APRE srl.), dichiarava inefficace nei confronti del Fallimento Costa Petroli s.r.l. la suindicata cessione delle quote sociali. 2 La Corte osservava:

i) la cessione delle quote della società APRE srl era avvenuta ad un prezzo incongruo ed aveva determinato una modifica in peius della composizione del patrimonio dei debitori, convertendo la titolarità di quote di una società, proprietaria di immobili di valore, in una modesta somma di denaro, con riduzione da parte della curatela della possibilità di ottenere soddisfazione in sede esecutiva in relazione al credito oggetto della causa di responsabilità intentata contro gli ex amministratori della fallita nel 2018, allo stato, definita in primo grado con la condanna degli stessi al pagamento di € 3.056.818,16; ii) non era stata offerta la prova che il patrimonio residuo dei debitori fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, anzi l’esito sfavorevole delle iniziative adottate dalla curatela per dare esecuzione al sequestro conservativo lasciava ragionevolmente presumere che i timori del Fallimento di non potere ottenere soddisfazione delle proprie ragioni aggredendo i beni rimasti nel patrimonio dei fratelli Costa fossero più che fondati; iii) l’atto negoziale traslativo delle partecipazioni sociali era successivo all’insorgenza del debito, gli alienanti erano ben consapevoli di cagionare pregiudizio alle ragioni dei creditori a motivo delle condotte, dannose per la società e per i suoi creditori, da loro poste in essere, mentre sussistevano indizi gravi precisi e concordanti (lo stretto legame di parentela intercorrente con gli alienanti, il disequilibrio tra il prezzo di cessione delle quote e il valore delle stesse) per inferire anche agli acquirenti la conoscenza del danno arrecato ai creditori dei propri danti causa; iv) la tesi secondo la quale la riassunzione del processo, nel caso di mancata costituzione dell’attore entro il termine di cui all’art. 165 c.p.c., non poteva avvenire prima della scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all’art. 166 c.p.c. era priva fondamento normativo. 3 Costa Gian Marco e Costa Giorgia hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso;

Costa Roberto e Costa Giorgio sono rimasti intimati. I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e 66 l.fall.:si sostiene che la valutazione dell’eventus damni andava effettuata al momento della stipula, in data 29/10/2014, dell’atto di trasferimento delle quote sociali di cui viene chiesta la revoca mentre il Tribunale avrebbe valutato l’impoverimento dei cedenti considerando il valore delle quote in un momento successivo, quando le stesse si erano apprezzate per effetto della conclusione del contratto di locazione con facoltà di acquisto, c.d.

“rent to buy”, con la società Costa Bioenergie S.r.l., formalizzato a mezzo di rogito notarile solo in data 15/10/2015. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.2 Secondo quanto affermato in sentenza «Con l’atto negoziale impugnato Costa Roberto e Costa Giorgio hanno impresso una rilevante modificazione qualitativa al proprio patrimonio, avendo ceduto a terzi le quote di una società proprietaria di un immobile di sicuro rendimento - come dimostra il doc. 19 dimesso in primo grado dalla curatela, nel quale viene dato atto che vi era, già dal 3.12.2013, l’impegno di una terza società (Socogas s.p.a.) a prendere in locazione l’immobile, con opzione di acquisto, con indicazione del valore dei terreni in questione in € 3.500.000,00 - a fronte del pagamento di un prezzo in denaro pari al valore nominale delle quote cedute e quindi di € 10.000,00 ». 1.1 La censura dei ricorrenti si infrange contro tale accertamento in fatto compiuto dalla Corte dal quale si evince che il valore della società APRE srl , al momento della cessione delle quote, fosse in realtà già incrementato dell’aspettativa di utile derivante da un accordo vincolante in favore di essa. 2 Il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. costituito dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia con la quale era stata accolta l’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto di compravendita del 14.02.2014 con cui Costa Petroli srl trasferiva ad APRE srl quei terreni che nel presente giudizio erano stati valorizzati allo scopo di provare l’esistenza dell’eventus damni dell’atto di cessione quote del 29.10.2014. 2.1 Il motivo è infondato in quanto la revocatoria dell’atto di vendita dell’immobile che ha consentito la ricostruzione del patrimonio del Fallimento Costa Petroli srl facendo rientrare, a beneficio della massa dei creditori, il cespite immobiliare alienato ad APRE srl non determina il venir meno del pregiudizio subito dai creditori del Fallimento per effetto dell’atto con il quale i loro debitori, Costa Roberto e Costa Giorgio, avevano sottratto alla garanzia patrimoniale le partecipazioni sociali in APRE srl. 3 Il terzo motivo oppone violazione degli artt.2901, 2697 c.c. e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 3.1 Si censura l’impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto provata la natura del credito a garanzia del quale Fallimento Costa Petroli srl ha inteso agire ai sensi degli artt. 2901 c.c. senza che la curatela abbia mai precisato in cosa siano consistite e quando si siano verificate le condotte generatrici di responsabilità degli amministratori, in modo da rendere impossibile verificare se il credito sia sorto prima o dopo l’atto di disposizione impugnato con le ovvie conseguenze sull’onere probatorio da assolvere. 3.2 Il motivo è inammissibile. 3.3 Si legge a pagina undici della sentenza «Le vicende cui si collega l’azione di responsabilità intentata dal Fallimento contro gli ex amministratori della fallita sono precedenti all’atto dispositivo impugnato.

Lo si comprende alla luce del contenuto della sentenza n. 1588/21 del Tribunale di Venezia, nella quale vengono descritte le condotte ascritte ai convenuti facendo riferimento, tra l’altro: − ad una presunta frode in danno del Fisco che avrebbe condotto alle conseguenti contestazioni alla fallita e all’amministratore Costa Roberto e alla notifica di cartelle di pagamento per importi rilevantissimi, già nell’agosto del 2013; − alla vendita dei terreni di Chioggia da parte della fallita, avvenuta nel febbraio 2014. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellati, la curatela non ha mancato di dedurre, nel processo di primo grado, “in cosa siano consistite e quando si siano verificate le condotte generatrici di responsabilità degli amministratori, così rendendo impossibile la delimitazione del thema probandum e del thema decidendum”.

La allegazione di tali circostanze è avvenuta, infatti, mediante il richiamo all’ordinanza di sequestro conservativo adottata il 3.5.2018, nonché alla successiva ordinanza del giudice del reclamo del 14.8.2018, nell’ambito delle quali sono compiutamente descritte e circostanziate le condotte generatrici di danno addebitate agli amministratori di Costa Petroli s.r.l». 3.4 Ancora una volta si è al cospetto di accertamento in fatto insindacabile in questa sede con il vizio di violazione di legge. 4 Il quarto motivo prospetta violazione di norme di diritto degli artt. 307 e 165 c.p.c. 4.1 Assumono i ricorrentiche la causa non poteva essere riassunta poiché solo la mancata costituzione di ambo le parti giustificava la riassunzione, ma nella fattispecie non si versava in tale ipotesi in quanto, al momento in cui il processo era stato riassunto (4/2/2020), il convenuto poteva ancora costituirsi entro i termini di cui all’art 166 c.p.c. essendo la prima udienza fissata per la data del 26/2/2020. 4.2 ll motivo è infondato in quanto, come correttamente argomentato dalla Corte, l’art. 307, comma 1, c.p.c. non preclude all’attore non costituito dopo la notifica dell’atto di citazione di riassumere il processo prima della scadenza del termine di costituzione del convenuto, fermo restando che le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c. non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che opera in relazione all'udienza indicata nell'originaria citazione introduttiva, ma vanno calcolate in relazione all'udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione.

Il ricorso è, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese presente giudizio che liquida in € 10.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti