Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, represented by Motti Antonio, did not act to preserve the right to a decision, while the respondent, Banca Monte dei Paschi di Siena, sought dismissal of the proceedings. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24695/2024 R.G. proposto da: DI MAURO ANGELINA, NAPOLITANO ROSSANA, DI MAURO ARTURO, DI MAURO ALFONSO, elettivamente domiciliati in NAPOLI PIAZZA GIOVANNI BOVIO 22, presso lo studio dell’avvocato MOTTI ANTONIO (MTTNTN64S19F839K) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MORERA UMBERTO (MRRMRT55S24L781D) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI SALERNOn.782/2024 depositata il 13/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24695/2024 Numero sezionale 351/2025 Numero di raccolta generale 12995/2025 Data pubblicazione 15/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/05/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 24695/2024 Numero sezionale 351/2025 Numero di raccolta generale 12995/2025 Data pubblicazione 15/05/2025