Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12990/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12990/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12990/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25503/2024 R.G. proposto da: BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in GENOVA SALITA S. CATERINA 1-2, presso lo studio dell’avvocato BARUCHELLO RENATO (BRCRNT73D29D969X) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro VODAFONE ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA N. 128, presso lo studio dell’avvocato STANZIONE GIANLUCA (STNGLC70H27F839I) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI GENOVAn.645/2024 depositata il 03/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12990/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 25503/2024 R.G. proposto da: BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in GENOVA SALITA S. CATERINA 1-2, presso lo studio dell’avvocato BARUCHELLO RENATO (BRCRNT73D29D969X) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro VODAFONE ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA N. 128, presso lo studio dell’avvocato STANZIONE GIANLUCA (STNGLC70H27F839I) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI GENOVAn.645/2024 depositata il 03/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione ripetibili spese inutili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
128, presso lo studio dell’avvocato STANZIONE GIANLUCA (STNGLC70H27F839I) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI GENOVAn.645/2024 depositata il 03/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 25503/2024 Numero sezionale 348/2025 Numero di raccolta generale 12990/2025 Data pubblicazione 15/05/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25503/2024 R.G. proposto da: BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in GENOVA SALITA S. CATERINA 1-2, presso lo studio dell’avvocato BARUCHELLO RENATO (BRCRNT73D29D969X) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro VODAFONE ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA N. 128, presso lo studio dell’avvocato STANZIONE GIANLUCA (STNGLC70H27F839I) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI GENOVAn.645/2024 depositata il 03/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 25503/2024 Numero sezionale 348/2025 Numero di raccolta generale 12990/2025 Data pubblicazione 15/05/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/05/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 25503/2024 Numero sezionale 348/2025 Numero di raccolta generale 12990/2025 Data pubblicazione 15/05/2025