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Decreto — n. 12986/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 12986/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Maraldo Tiziana, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the opposing party, the bankruptcy estate of F.LLI CURTO, sought the dismissal. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed forty-day period following the court's proposal constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty-day period renunciation by silence Civil Procedure Code procedural dismissal court proposal legal costs award spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24259/2021 R.G. proposto da: MARALDO TIZIANA, elettivamente domiciliato in BELLUNO VIA GARIBALDI, presso lo studio dell’avvocato DE COL MARC (DCLMRC72A24Z110P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANIZ MAURIZIO (PNZMRZ48E09A757O) -ricorrente- contro FALLIMENTO F.LLI CURTO DI CURTO SILVIO C SNC, CURTO SILVIO, elettivamente domiciliati in BELLUNO VIA G. SEGATO, 25/A C/O DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CONSTANTINI SANDRA (CNSSDR67T66G642D) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Numero registro generale 24259/2021 Numero sezionale 345/2025 Numero di raccolta generale 12986/2025 Data pubblicazione 15/05/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1743/2021 depositata il 16/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000 Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/05/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 24259/2021 Numero sezionale 345/2025 Numero di raccolta generale 12986/2025 Data pubblicazione 15/05/2025